Giudice ausiliario in appello e doppia conforme: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 10710 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La questione di costituzionalità relativa alla partecipazione dei giudici ausiliari non togati ai collegi della Corte d’appello, pur accolta dalla Corte cost. n. 41 del 2021, non è deducibile come motivo di cassazione prima del completamento del riordino della magistratura onoraria, fissato al 25 ottobre 2025 dall’art. 32 del d.lgs. n. 116/2017: la censura è pertanto inammissibile per palese infondatezza. In tema di impugnazione di doppia sentenza conforme, il ricorrente che deduca vizi di motivazione ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e di dimostrarne la diversità, dovendosi altrimenti ritenere il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.. Il motivo di ricorso che reiteri le censure di appello senza confrontarsi con la ratio decidendi impugnata è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e sanzionato con l’inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ..

Il Fatto

Un creditore, nell’esercizio della propria attività professionale, conveniva davanti al Tribunale il proprio debitore e la figlia di questi per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., della cessione immobiliare a titolo di vitalizio stipulata tra i due. Il credito azionato ammontava a poco meno di cinquantaduemila euro, parzialmente soddisfatto per diecimila.

Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo provato il pagamento del residuo e insussistente il consilium fraudis in capo all’acquirente. La Corte d’appello confermava la decisione, assumendo che l’appellante non avesse dimostrato l’insoddisfazione del proprio credito e che nessuna censura potesse muoversi all’acquirente, essendo il rogito intervenuto dopo la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il creditore proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava error in procedendo per avere la Corte territoriale deciso con un collegio composto da due giudici togati e da un giudice ausiliario non togato, con conseguente nullità della sentenza. La Corte di cassazione ha respinto la censura richiamando la Corte cost. n. 41 del 2021, che ha sì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme sulla partecipazione dei giudici ausiliari, ma ha differito gli effetti della pronuncia al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, termine fissato dall’art. 32 del d.lgs. n. 116/2017 al 25 ottobre 2025. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza per palese infondatezza.

Il secondo e il terzo motivo, proposti per vizi di motivazione, contestavano l’omessa considerazione dei rapporti personali tra le parti e la malafede dell’acquirente. La Corte li ha dichiarati inammissibili perché si trattava di doppia sentenza conforme, che trova l’impedimento di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.. Per superare tale sbarramento il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrandone la diversità: onere nella specie non assolto, come confermato dai precedenti richiamati (Cass. n. 26860 del 2014, Cass. n. 26774 del 2016, Cass. n. 20994 del 2019, Cass. n. 5947 del 2023).

Il quarto motivo lamentava l’erronea esclusione dei limiti e delle preclusioni in materia di quietanza, forma ad probationem, prova testimoniale e presunzioni. La Corte lo ha ritenuto inammissibile per carenza di specificità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l’applicabilità di quei limiti in ragione della estraneità dell’acquirente ai rapporti tra debitore e creditore. La censura, limitandosi a reiterare i motivi di appello non accolti, non offriva argomenti ulteriori per contrastare il principio di diritto indicato dalla Corte territoriale.

La Corte ha quindi ribadito che l’esercizio del diritto di impugnazione è idoneo solo se i motivi si concretano in una puntuale critica della decisione impugnata, con esplicita indicazione delle ragioni della sua erroneità; il motivo che non rispetti tale requisito è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., come affermato dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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