Notifica alla società: l’indicazione dei legali rappresentanti impone la notifica personale (Cass. civ. Sez. 2 n. 14872 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione alle persone giuridiche, l’art. 145, comma 3, c.p.c. consente di eseguire la notifica con le modalità di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio o dimora abituale. Qualora neppure tali modalità possano essere utilmente praticate, la notifica può perfezionarsi ai sensi degli artt. 140 o 143 c.p.c., ma esclusivamente nei confronti del legale rappresentante, non anche della società. Ne consegue che la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la sede sociale è nulla quando nell’atto siano indicati i legali rappresentanti, ai quali la notifica doveva essere diretta.
Il Fatto
Un professionista proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale per ottenere il pagamento dei propri compensi per la tenuta della contabilità di una società in amministrazione giudiziaria. L’atto introduttivo, notificato a mezzo posta presso la sede sociale, indicava anche il nominativo dei legali rappresentanti, nella persona degli amministratori giudiziari. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la contumacia della società.
La Corte d’appello, accogliendo il gravame della società, dichiarava la nullità della notifica del ricorso introduttivo, rilevando che, essendo indicati nell’atto i legali rappresentanti, la notifica doveva essere effettuata nei loro confronti e non già presso la sede sociale con le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., tanto più che l’avviso di ricevimento risultava sottoscritto con firma illeggibile da persona priva della qualità prevista dalla legge. Il professionista ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, rigettandoli. In relazione al primo motivo, concernente l’asserita tardività dell’appello, la Corte ha affermato che, non risultando la comunicazione dell’ordinanza da parte della cancelleria, si applica il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, con la conseguente tempestività del gravame.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che l’art. 145 c.p.c. prevede che la notificazione alla persona giuridica debba essere eseguita presso la sede sociale, ma che, qualora nell’atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, la notifica può essere effettuata a costei a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. Solo se la notifica non può essere eseguita con tali modalità, è consentito il ricorso alle procedure di cui agli artt. 140 o 143 c.p.c., ma sempre nei confronti del legale rappresentante e non della società.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, anche antecedente alla modifica dell’art. 145 c.p.c. ad opera della legge n. 263 del 2005, secondo cui le modalità di notifica presso la sede vanno sperimentate per prime; in caso di esito infruttuoso, e nell’atto sia indicato il rappresentante dell’ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. e, da ultimo, quelle degli artt. 140 e 143 c.p.c., ma nei confronti della persona fisica.
Nel caso di specie, poiché nel ricorso erano indicati sia la sede legale sia i nominativi degli amministratori giudiziari, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nei loro confronti. L’omissione di tale adempimento ha integrato un vizio del procedimento notificatorio, atteso che l’avviso di deposito, lasciato presso la sede, era stato sottoscritto da soggetto privo della qualità richiesta dall’art. 145, comma 1, c.p.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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