Giudice ausiliario in appello costituzionalmente tollerabile fino al riordino della magistratura onoraria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19584 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione di un solo giudice ausiliario al collegio della corte d’appello, nominato ai sensi degli artt. 62-72 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, non determina la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice. La Corte costituzionale n. 41/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non ne prevede l’applicazione fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi dell’art. 32 del d.lgs. n. 116/2017, riconoscendo alla stessa una temporanea tollerabilità costituzionale. In tale periodo la costituzione dei collegi con un solo giudice ausiliario resta legittima, nel rispetto delle garanzie di indipendenza e terzietà assicurate dagli istituti dell’astensione e della ricusazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto domanda per l’accertamento della non debenza dei contributi previdenziali pretesi per il periodo agosto/settembre 2009. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 244/2020, aveva respinto il gravame.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. L’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il quarto motivo sono esaminati congiuntamente. La ricorrente deduceva la nullità della sentenza di appello per vizio di costituzione del giudice, avendo partecipato al collegio, quale relatore ed estensore, un giudice ausiliario nominato ex artt. 63 e 64 del d.l. n. 69/2013; con il quarto motivo sollevava questione di legittimità costituzionale della relativa disciplina in riferimento agli artt. 3, 25, 106 e 111 Cost.
La Corte prende le mosse dalla Corte costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 62-72 del d.l. n. 69/2013 nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116/2017.
Nel percorso del giudice delle leggi, richiamato dalla Corte, si afferma che in tale periodo la costituzione dei collegi d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario resta legittima, nel rispetto delle altre disposizioni che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario. Viene ripreso, mutatis mutandis, il richiamo alla sentenza n. 103 del 1998, ove si era valorizzata la garanzia dell’imparzialità della funzione giudicante attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione.
Nel caso esame, al collegio ha partecipato un solo giudice ausiliario e il procedimento è stato definito il 26/06/2020. I due motivi sono quindi rigettati: non si configura un vizio di costituzione del giudice tale da travalicare la temporanea tollerabilità costituzionale individuata dal giudice delle leggi.
Il secondo motivo è inammissibile. La corte territoriale ha posto correttamente a carico dell’I.N.P.S., titolare della pretesa creditoria, l’onere di provare i fatti costitutivi e li ha ritenuti provati sulla base delle fonti di prova indicate in motivazione, apprezzate nei limiti dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ. Il motivo si risolve in larga parte nella rivalutazione dei fatti già accertati nel merito, non sindacabili in sede di legittimità al di fuori delle ipotesi di violazione delle specifiche regole di assunzione e valutazione delle prove.
Anche il terzo motivo è inammissibile. La censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non soddisfa il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché il ricorrente non trascrive né localizza l’eccezione che assume omessa. La corte territoriale ha comunque statuito sull’eccezione, ritenendola generica quanto alla rideterminazione dei contributi e al calcolo delle sanzioni, e ha escluso l’applicazione del cumulo formale ex art. 39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008: il motivo non censura tale ratio decidendi.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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