Patrocinio a spese dello Stato: liquidazione non ancorata ai minimi tariffari e no alla compensazione per parziale accoglimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10396 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso al difensore, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, deve essere ancorata ai valori minimi delle tariffe professionali di cui all’art. 4 d.m. n. 55/2014, ulteriormente ridotti della metà ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Detta norma vieta al giudice solo di liquidare una somma superiore ai valori medi, non di scendere al di sotto di essi, nel rispetto della disciplina che lo autorizza. L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, proposta ex art. 283 c.p.c., non integra una fase autonoma ai fini della liquidazione, né un subprocedimento distinto; la fase di trattazione è invece sempre dovuta nel giudizio di appello, anche in assenza di attività istruttoria, mentre la transazione della lite, ancorché stragiudiziale, legittima l’aumento di un quarto del compenso per la fase decisionale. Il parziale accoglimento di una domanda articolata in un unico capo non determina una reciproca soccombenza e non può, da solo, giustificare la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
Il Fatto
A seguito della definizione di un giudizio di lavoro dinanzi alla Corte d’appello, conclusosi con una transazione, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato otteneva la liquidazione del proprio compenso. Il Presidente della Corte, accogliendo parzialmente l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione, riliquidava l’importo per le fasi di studio e introduttiva in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari, escludendo altresì la fase di trattazione e quella decisionale e compensando interamente le spese del procedimento di opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere il ricorso, ha preliminarmente escluso l’applicazione della sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia non concernente un rapporto di lavoro subordinato o previdenziale, ma la corretta liquidazione del compenso professionale.
Nel merito, ha ritenuto fondato il motivo concernente la violazione dei minimi tariffari. Il giudice di merito, nell’applicare l’art. 4 d.m. n. 55/2014, aveva erroneamente calcolato l’importo per le fasi di studio e introduttiva, non considerando che il dimezzamento dei valori medi, operato per scendere ai minimi, andava poi ulteriormente ridotto della metà ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Ha invece rigettato il motivo sulla congruità della scelta di applicare i minimi tariffari, trattandosi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, non essendo l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 una norma che impone la liquidazione ai valori medi.
La Suprema Corte ha altresì escluso che l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza possa essere considerata una fase autonoma e, pertanto, autonomamente liquidabile, in quanto priva di autonomia rispetto al giudizio di merito. Ha invece accolto i motivi relativi alla mancata liquidazione della fase di trattazione, sempre dovuta nel giudizio di appello anche in assenza di istruzione, e della fase decisionale, la cui attività si è comunque svolta, seppure conclusasi con una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha riconosciuto, infine, il diritto all’aumento di un quarto del compenso per la fase decisionale, in ragione dell’intervenuta transazione della lite, ancorché conclusasi in via stragiudiziale.
Da ultimo, la Corte ha censurato la compensazione delle spese del procedimento di opposizione, disposta dal giudice di merito sulla base del solo accoglimento parziale dell’opposizione stessa. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, ha affermato che l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra una reciproca soccombenza e non può, da solo, giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
In accoglimento dei motivi scrutinati, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, ha liquidato direttamente i compensi spettanti al difensore per il giudizio di appello, nonché le spese del procedimento di opposizione, condannando il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 283 c.p.c. – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello