Violazione del D.M. sul periodo di prova non denunciabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23388 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale che disciplina le modalità di svolgimento del periodo di prova del personale docente, adottato ai sensi della legge n. 107/2015 e del d.lgs. n. 59/2017, non ha natura regolamentare e non è quindi suscettibile di denuncia per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Tale atto è assimilabile a una direttiva ministeriale, la cui interpretazione costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Ne consegue che la censura di violazione del d.m. n. 226/2022 è inammissibile, così come quella che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Un docente in prova impugnava il decreto del dirigente scolastico che, all’esito del secondo anno di formazione e prova, ne disponeva la non conferma in ruolo. Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo la tardiva trasmissione della relazione del tutor irrilevante e valorizzando l’audizione della stessa dinanzi al Comitato di valutazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 13 e 14 del d.m. n. 226/2022. Il decreto ministeriale, adottato ai sensi della legge n. 107/2015 e del d.lgs. n. 59/2017, non reca la denominazione di “regolamento” e non è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, né alla registrazione della Corte dei Conti. Esclusa la natura normativa, il decreto è riconducibile a una direttiva ministeriale, la cui violazione non è deducibile in cassazione. La censura è inoltre inammissibile perché non aggredisce la ratio decidendi autonoma, fondata sull’onere del docente di dimostrare che il rispetto del termine avrebbe portato a un giudizio diverso.
Con riguardo al secondo motivo, relativo alla distinzione tra test finale e parere del Comitato, la Corte osserva che il test finale non aveva avuto esito positivo, il che rende la distinzione priva di rilievo. La Corte d’Appello non ha attribuito efficacia vincolante al parere, ma lo ha considerato quale base di partenza per la valutazione. Anche in questo caso valgono le considerazioni sulla natura non regolamentare del decreto ministeriale.
Il terzo motivo, concernente la presunta obbligatorietà della relazione ispettiva nel secondo anno di prova, è inammissibile per i medesimi profili e comunque infondato: la verifica ispettiva è finalizzata all'”assunzione di ogni utile elemento di valutazione”, costituendo parte della documentazione esaminata dal Comitato, che ha correttamente utilizzato un “materiale più ampio” denotante criticità interrelazionali.
Il quarto motivo, sulla motivazione apparente, è infondato. La motivazione della Corte territoriale rende percepibile l’iter logico seguito e non presenta i profili di contraddittorietà denunciati, dovendo essere valutata nel suo complesso. Il ricorso è pertanto respinto, con declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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