Giudice esecuzione e recidiva questione devoluta in impugnazione (Cass. pen. Sez. I n. 28455 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente di esecuzione, il giudice non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, quando la relativa questione sia stata devoluta alla cognizione dei giudici dell’impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame. L’illegalità della pena che abilita il giudice dell’esecuzione a intervenire sul giudicato è solo quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio per genere, specie o quantità, nonché quella che accede al fatto come qualificato e accertato in via definitiva. Ogni violazione delle regole diverse da quelle relative alla determinazione delle cornici edittali dà luogo a una pena illegittima, rimediabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non in executivis. Non è consentito al giudice dell’esecuzione muovere da una rivisitazione o ri-manipolazione del fatto ormai giudicato.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per la rideterminazione della pena irrogata con la sentenza della Corte di appello di Messina, divenuta irrevocabile il 18 luglio 2024, chiedendo l’eliminazione della recidiva asseritamente contestata e ritenuta in modo erroneo nelle sentenze di merito.
La Corte territoriale rigettava l’istanza, osservando che l’esistenza o meno della recidiva costituisce valutazione di merito e che sulla relativa statuizione si era formato il giudicato, non ravvisandosi alcuna «assoluta abnormità della sanzione». Il condannato ricorreva per cassazione deducendo la violazione degli artt. 1 cod. pen. e 25 Cost. in relazione all’art. 99 cod. pen., sostenendo che l’aumento per la recidiva integrasse un’ipotesi di pena illegale su cui il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto e dovuto intervenire.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e riafferma il principio secondo cui, in sede di incidente di esecuzione, il giudice non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la relativa questione sia stata devoluta alla cognizione dei giudici dell’impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame. Richiama sul punto Sez. I n. 43268 del 04/07/2018, relativa all’applicazione di un’aggravante confermata in appello e in legittimità.
Il Collegio esclude che possa invocarsi l’ipotesi della pena illegale. Tale è, ricorda, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale perché diversa per genere, per specie ovvero per quantità, in difetto o in eccesso rispetto alla misura stabilita dagli artt. 23 e seguenti cod. pen., nonché, nel concorso di più circostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti e, nel concorso di reati, dagli artt. 71 e seguenti, oppure ai limiti edittali minimi e massimi fissati da ciascuna norma incriminatrice.
La pena è illegale solo quando non sia prevista dall’ordinamento, sia superiore ai limiti di legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Solo all’illegalità così intesa — abuso del potere discrezionale del giudice con usurpazione dei poteri del legislatore — può porre rimedio, una volta formato il giudicato, il giudice dell’esecuzione, per attuare il principio di legalità della pena e quello di rieducazione di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. La Corte richiama gli ampi poteri di intervento riconosciuti a partire dalle Sezioni Unite n. 42858 del 29/05/2014 e poi dalle Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022, n. 38809 del 31/03/2022, n. 47766 del 26/05/2015 e n. 6240 del 27/11/2014.
Il Collegio aggiunge che l’eventuale illegalità dev’essere verificata rispetto al fatto definitivamente accertato e non può muovere da una rivisitazione o ri-manipolazione dello stesso. Nel caso di specie, il fatto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico è stato accertato con sentenza passata in giudicato e nei giudizi di impugnazione è stato espressamente devoluto il punto relativo alla sussistenza dell’aggravante controversa, confermata in quella sede. Corretta è dunque la decisione del giudice dell’esecuzione che ha escluso il proprio potere di eliminare l’aggravante, trattandosi di questione non concernente i limiti legali della sanzione e rientrante nella cognizione del giudice dell’impugnazione.
Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.