Confisca nel reato tributario: profitto accertato per ciascun concorrente (Cass. pen. Sez. 5 n. 19321 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente è legittima la ripartizione in parti uguali. Il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, trattandosi di reato a consumazione prolungata; l’aggravante di cui all’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74/2000 si estende ai concorrenti diversi dal professionista, trattandosi di circostanza a matrice mista.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, aveva rideterminato la pena nei confronti di due imputati, dichiarando la prescrizione per i reati di truffa e confermando il giudizio di colpevolezza per il reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, nonché, per uno di essi, la condanna per bancarotta distrattiva. Il meccanismo fraudolento, incentrato sull’utilizzo distorto dell’istituto dell’accollo del debito tributario, vedeva la società fallita proporsi come accollante dei debiti fiscali dei clienti, estinguendoli però mediante compensazione con crediti inesistenti. La Corte territoriale aveva confermato la confisca per l’intero importo del profitto accertato, pari a oltre 42 milioni di euro, anche nei confronti dei due ricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel dichiarare inammissibili o infondati i motivi di ricorso concernenti la responsabilità, ha ribadito che l’istituto dell’accollo non consente di superare i requisiti strutturali della compensazione tributaria, che può avvenire solo tra i medesimi soggetti e nei limiti previsti dall’art. 17 d.lgs. n. 241/1997. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’art. 8, comma 1, legge n. 212/2000 non autorizza un’estensione della compensazione al di fuori dei limiti legali, escludendo che l’accollante possa utilizzare propri crediti per estinguere il debito dell’accollato.
Quanto alla consumazione del reato, è stato precisato che l’indebita compensazione si perfeziona con la presentazione dell’ultimo modello F24 dell’anno interessato, trattandosi di reato a consumazione prolungata. Tale ricostruzione rende infondata la doglianza relativa alla mancata applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74/2000, introdotta in epoca successiva all’inizio della condotta ma vigente al momento della consumazione del reato. La Corte ha inoltre affermato l’estensibilità dell’aggravante ai concorrenti diversi dal professionista, trattandosi di circostanza a matrice mista.
In relazione alla misura ablatoria, la Corte ha accolto i motivi di ricorso, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13783/2025 in materia di confisca tra concorrenti. È stato ritenuto superato il precedente orientamento che, valorizzando il principio solidaristico del concorso di persone e la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, consentiva di aggredire l’intero profitto in capo a ciascun concorrente. L’accertamento del profitto conseguito da ciascun concorrente deve formare oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della singola quota, può procedersi alla ripartizione in parti uguali.
L’annullamento con rinvio è stato pertanto limitato alla sola statuizione relativa alla confisca, dovendo il giudice del rinvio provvedere a nuovo esame sul punto, con rigetto di tutti gli altri motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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