Cumulo pene e motivi non devoluti al giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 28453 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che, dopo aver rilevato la disagevole intellegibilità del provvedimento di cumulo, ne espliciti i passaggi argomentativi e indichi in modo coerente il residuo di pena e i periodi di presofferto, fornisce motivazione adeguata e non sindacabile nei termini di una censura aspecifica. In tema di ricorso per cassazione, il motivo che prospetti per la prima volta in sede di legittimità una questione non dedotta davanti al giudice dell’esecuzione è inammissibile, per la preclusione desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. Nel cumulo tra pene giudicate con riti premiali diversi, la riduzione per il rito abbreviato opera solo per i reati così giudicati e il giudice deve considerare le pene concretamente inflitte, comprensive delle riduzioni; l’eventuale errore va però fatto valere avverso il provvedimento che lo contiene, non avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
Il Fatto
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui il ricorrente chiedeva la rideterminazione della decorrenza della pena indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 27 maggio 2025. Il condannato assumeva che quel provvedimento fosse privo della detrazione della pena espiata dal 25 ottobre 2023 e del presofferto maturato tra il 24 aprile 2023 e il 24 ottobre 2023, in esecuzione della condanna riportata con una sentenza del Tribunale di Venezia del 2019.
Il giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo una disagevole intellegibilità del provvedimento di unificazione, ha ritenuto che il suo esame analitico dimostrasse l’avvenuto computo dei periodi contestati e la correttezza del fine pena. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, mentre il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, con cui si addebita al giudice dell’esecuzione una motivazione illogica, contraddittoria e addirittura apparente, è giudicato del tutto aspecifico. Il Tribunale, dopo aver semplicemente accennato alla disagevole intellegibilità del provvedimento, ne ha riportato i condivisi passaggi argomentativi e ha dato atto della corretta indicazione della pena, dei periodi di presofferto cautelare e della pena espiata senza titolo. Il provvedimento impugnato aveva chiarito che nel residuo di pena da espiare, tenuto conto della pena complessiva per le tre sentenze poste in esecuzione, pari ad anni cinque e mesi due di reclusione, risultavano computati sia il presofferto, sia la parte di pena sofferta in relazione a una delle sentenze in esecuzione, con momento iniziale dell’esecuzione fissato al 24 aprile 2023 e fine pena all’8 maggio 2028.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché non devoluto e, comunque, manifestamente infondato. La censura relativa all’omessa considerazione della decurtazione per il rito premiale prescelto non era stata prospettata al giudice dell’esecuzione. La sua deducibilità è quindi preclusa dal disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. impedisce di dedurre in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in appello. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 13826 del 17/02/2017, Sez. 5 n. 28514 del 23/04/2013 e Sez. 4 n. 10611 del 04/12/2012.
Nel merito, la censura è giudicata aspecifica, non comprendendosi il rilievo del richiamo al cosiddetto cumulo temperato e agli artt. 442 cod. proc. pen. e 78 cod. pen., anche in considerazione dell’entità della pena in rilievo. La Corte richiama Sez. U n. 35852 del 22/02/2018, secondo cui l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri giudicati con rito abbreviato comporta che solo nei confronti di questi ultimi si applichi la riduzione di un terzo della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Il principio è consolidato e implica che, nella continuazione tra reato giudicato con abbreviato e reato oggetto di patteggiamento, il giudice debba tener conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte, comprensive delle riduzioni per i rispettivi riti.
Tuttavia, la censura sul punto, oltre a essere non devoluta, è aspecifica e non consentita: ove il principio non fosse stato rispettato, l’impugnazione avrebbe dovuto interessare il provvedimento affetto dall’asserito errore e non il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione, richiamata Corte cost. n. 186 del 2000, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.
Nota della Redazione
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