Giudice di rinvio vincolato al fatto storico indicato dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 31463 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio di motivazione, la pronuncia di annullamento conserva efficacia di giudicato e vincola il giudice del rinvio a uniformarsi a quanto statuito dalla Corte. Questi dispone di ampia libertà di apprezzamento dei fatti e può indagare su fatti nuovi, ma non può dissentire sulla decisività dei fatti storici indicati dalla Corte di cassazione, né relegare a mero presupposto di fatto gli elementi che la sentenza di annullamento ha qualificato come controversi e decisivi. Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova richiesta all’amministrazione finanziaria si articola nell’alterità soggettiva dell’imputazione dell’operazione e nella consapevolezza o doverosa conoscibilità, da parte del cessionario, dell’inserimento della cessione in un’evasione d’imposta.

Il Fatto

Una società di costruzioni, cancellata dal registro delle imprese, è stata destinataria di due avvisi di accertamento per il 2003 e il 2004, con contestazione di indebita deduzione di costi per fatture relative a operazioni inesistenti e di indebita detrazione dell’IVA. L’accertamento muoveva da una verifica della Guardia di Finanza che aveva ricostruito un sistema di frodi carosello incentrato su una presunta cartiera fornitrice di materiale edile.

Dopo alterne vicende di merito, la sentenza di rinvio della CTR aveva accolto il ricorso dei contribuenti, annullando l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato quella pronuncia per cassazione con tre motivi, deducendo violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sull’accertamento presuntivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ricostruito la portata dei poteri del giudice di rinvio. Richiamando la propria Cass., n. 17240 del 2023, ha ribadito che i limiti variano a seconda del vizio accolto: nel caso di annullamento per errore di diritto il giudice è tenuto soltanto ad applicare il principio enunciato; in caso di vizio di motivazione può valutare e acquisire nuovi fatti, ma sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate.

Il fulcro della decisione è la qualificazione del fatto storico pretermesso. La precedente ordinanza di annullamento aveva affermato che la pronuncia impugnata in sede rescissoria si era fondata sostanzialmente sulle bolle di consegna, ritenute idonee a dimostrare l’effettività dei rapporti, senza esaminare il dato che la contribuente aveva acquistato grandi quantità di materiale edile da un soggetto che non acquistava né produceva beni. Il giudice del rinvio, al contrario, aveva valorizzato l’apparenza esterna della fornitrice, la sua consolidata presenza sul mercato e la mancata dimostrazione della consapevolezza degli artifìci.

Secondo la Corte, la motivazione della CTR lambisce appena l’elemento soggettivo in capo al cessionario, limitandosi a richiamare la situazione di apparenza davanti ai terzi e omettendo di confrontarsi con il fatto storico che la sentenza di annullamento aveva indicato come decisivo. La coincidenza tra l’ammontare complessivo delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti annotate dalla presunta cartiera e quello delle fatture emesse verso le società acquirenti non è mero presupposto oggettivo, ma elemento da inserire in un quadro indiziario più ampio, funzionale al riscontro dell’elemento soggettivo della conoscenza o conoscibilità.

La Corte ha quindi affermato che la pronuncia di cassazione con rinvio non può essere considerata tamquam non esset: essa ha efficacia di giudicato e vincola il giudice del rinvio a verificare il rilievo da attribuire al dato fattuale espressamente indicato, sia pure nell’ambito di un apprezzamento complessivo che non esclude altri elementi. Richiamando Cass., n. 8971 del 2019, ha precisato che, ove sia richiesta l’indagine sui fatti pretermessi, il giudice non può dissentire sulla decisività dei fatti indicati dalla Corte.

La CTR è pertanto incorsa nella violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. La fondatezza di questa censura non è scalfita dalla sentenza di assoluzione emessa in esito a giudizio abbreviato, ipotesi che, per stessa ammissione della parte controricorrente, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000, come introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che richiede una sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o non commissione, pronunciata a seguito di dibattimento.

Il primo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento del secondo e del terzo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il riesame anche delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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