Fideiussione da rinnovare annualmente e insussistenza del vizio di indeterminatezza dell’oggetto (Cass. civ. Sez. III n. 31459 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito che accerti, sulla base della volontà delle parti, l’obbligo dell’affittuario di stipulare una fideiussione annuale a garanzia del pagamento del canone, da rinnovare fino all’effettiva riconsegna del bene, riconosce alla singola garanzia durata e oggetto determinati. Ne consegue che la clausola che prevede il rilascio della garanzia non è affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 cod. civ. L’accertamento così svolto integra un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ove non venga dedotta la violazione delle norme che presiedono all’attività interpretativa.

Il Fatto

Una polisportiva concedeva a un’associazione sportiva dilettantistica l’uso di un impianto sportivo con contratto di comodato biennale, prevedendo alla scadenza l’obbligo di concludere un contratto di locazione di durata almeno quadriennale. Dopo contrasti sulla stipula, le parti raggiungevano un accordo di mediazione che concedeva in locazione l’impianto, subordinando la validità dell’intesa al rilascio di una garanzia a prima richiesta entro quaranta giorni per il regolare pagamento dei canoni; in mancanza, il bene andava restituito. Lo schema di contratto di locazione richiamato nell’accordo non risultava sottoscritto.

Non essendo stata prestata la garanzia, la polisportiva notificava precetto per il rilascio dell’impianto. L’associazione proponeva opposizione a precetto deducendo l’assenza di titolo esecutivo e l’indeterminatezza della clausola sulla fideiussione, chiedendo in via gradata la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva l’opposizione per difetto funzionale del titolo; la Corte d’appello, adita dall’associazione, la riformava rigettando l’opposizione. Proponeva allora ricorso per cassazione l’associazione, resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la ricorrenza del c.d. doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., poiché la questione attiene a un’assunta violazione di legge e il motivo non si fonda sull’omesso esame di un fatto storico decisivo.

Con il primo mezzo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1346 cod. civ., sostenendo che la clausola non determinasse il termine dell’obbligazione da garantire, rendendo impossibile per i terzi garanti predeterminare l’ammontare massimo del rischio. Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte territoriale aveva interpretato gli accordi anche alla luce dello schema di contratto di locazione, allegato all’accordo di mediazione e da questo richiamato, sebbene non sottoscritto. Da tale interpretazione emergeva che l’inadempimento era imputabile all’associazione, la quale avrebbe potuto ottenere una fideiussione annuale da rinnovare entro il quinto giorno dalla scadenza, fino alla riconsegna anche forzosa dell’impianto.

Il giudice d’appello, osserva la Corte, ha proceduto nell’interpretazione degli accordi senza che la ricorrente censurasse la violazione di alcuna delle norme che presiedono a tale attività, unico profilo denunziabile in sede di legittimità, come già affermato da Cass. n. 10745/2022. Ha così operato un accertamento in fatto, individuando gli obblighi contrattuali e interpretando la clausola sulla fideiussione come portante l’obbligo di garanzia annuale da presentare anno per anno.

Una volta ricostruito l’obbligo nel senso che l’affittuario doveva stipulare ogni anno una fideiussione a garanzia del canone, con garanzie di durata e oggetto determinati, non si pretendeva di addossare al fideiussore una garanzia senza limiti temporali. Risulta quindi non censurabile la conclusione che l’accordo non era affetto da nullità per indeterminatezza dell’oggetto.

Con il secondo mezzo si deduceva la violazione degli artt. 1321 e 1346 cod. civ. per l’utilizzo, nell’interpretazione, di clausola contenuta in un testo contrattuale non firmato. Il motivo, oltre che generico, censura nuovamente il medesimo accertamento di fatto senza allegare la violazione delle disposizioni sull’interpretazione dei contratti, ed è pertanto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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