Obbligo del giudice tributario di ordinare l’esibizione dei documenti relativi alla notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 18314 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 costituisce un obbligo per il giudice tributario il quale, a fronte di contestazioni sulla regolarità della notifica dell’atto impugnato, deve ordinare l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti prima di pronunciare l’inammissibilità del ricorso, sanzione da intendersi quale extrema ratio. L’ordine di produzione può essere rivolto anche al soggetto notificatore, qualora sia l’unico a possedere la traccia documentale dell’avvenuta notifica, come nel caso di quella eseguita tramite servizio postale diretto con avviso di ricevimento restituito al mittente.
Il Fatto
La controversia trae origine da alcuni avvisi di accertamento con cui il concessionario del servizio di riscossione per il Comune di Napoli richiedeva alla società contribuente il pagamento della TARSU per gli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, ritenendo non provata la tempestività dell’impugnazione: la data di notifica dell’atto (20 dicembre 2016) risultava scritta a penna, da mano ignota, con abrasioni e correzioni che rendevano incerta la data stessa. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello della contribuente confermando la valutazione del primo giudice.
La Motivazione della Corte
La società ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, esaminati congiuntamente in quanto connessi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973, 21 d.lgs. n. 546/1992, 14 legge n. 890/1982 e 2697 c.c., evidenziando che la notifica tramite servizio postale diretto non prevede una relata di notifica e che la prova della stessa incombe sull’agente della riscossione. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 2697 c.c. e 137, 152 c.p.c., sostenendo che le annotazioni a penna sulla copia dell’atto erano state apposte come semplice promemoria personale.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il disposto dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui il giudice tributario, ove sorgano contestazioni, ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti. Tale previsione, ad avviso della Suprema Corte, determina l’esclusione della sanzione dell’inammissibilità quando sussista la possibilità di accertare la sostanziale regolarità dell’atto, dovendo la sanzione stessa essere intesa, secondo una lettura costituzionalmente orientata, come extrema ratio.
La Corte ha precisato che il citato comma 5 rappresenta un obbligo del giudice a fronte delle contestazioni della parte resistente, da leggere in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni prima di ordinare la produzione della documentazione relativa alla notifica. Tale verifica deve essere compiuta considerando le modalità della notifica eseguita tramite servizio postale diretto dal concessionario ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che non prevedono una relazione di notifica né la consegna al destinatario di una traccia documentale della data di consegna, essendo l’avviso di ricevimento restituito al mittente.
La Corte ha quindi affermato che l’ordine di produzione del documento può essere rivolto anche al soggetto notificatore, quale unico detentore dell’avviso di ricevimento, contemperando il principio secondo cui è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di notifica. Nella specie, la Commissione regionale aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza attivare i poteri previsti dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e omettendo ogni considerazione sulle peculiari modalità di notifica dell’atto impugnato.
La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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