Giudice di rinvio vincolato ai presupposti di fatto della sentenza rescindente (Cass. civ. Sez. III n. 26741 del 04.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi non soltanto al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ma anche ai presupposti di fatto sui quali quella pronuncia ha fondato la decisività del motivo accolto, non potendo ridiscuterne l’accertamento. Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, tra le stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, restando il preliminare superato. Ne consegue che, nel silenzio del definitivo e in presenza di beni immobili, la simulazione del prezzo può essere provata soltanto da un accordo scritto posto in essere contestualmente al definitivo, non da un documento ad esso precedente quale il preliminare.
Il Fatto
Due ex soci di una società in nome collettivo, cancellata dal registro delle imprese nel gennaio 2007, agivano in giudizio nei confronti degli acquirenti di due immobili per ottenere la restituzione di quanto la società aveva versato in eccesso rispetto al prezzo convenuto, invocando la ripetizione dell’indebito oggettivo e, in subordine, l’indebito arricchimento. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d’appello, in riforma, la rigettò per difetto di legittimazione attiva, ravvisando nella cancellazione e nell’inerzia della società una implicita rinuncia ai crediti.
La Cassazione, con una precedente ordinanza, cassò quella decisione, rilevando che la volontà abdicativa non poteva desumersi in modo automatico e che il credito poteva rientrare nella clausola di salvaguardia contenuta nell’atto di scioglimento. La Corte d’appello, in sede di rinvio, accolse nuovamente l’appello e rigettò le domande. Gli ex soci ricorrono per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità dei primi due motivi, rilevando che essi non investono l’apprezzamento di fatto, ma deducono errores in procedendo del giudice del rinvio.
Il primo motivo è accolto. La Corte ricostruisce i limiti dei poteri del giudice di rinvio: se l’annullamento ha riguardato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice è tenuto soltanto a uniformarsi al principio enunciato, senza poter modificare l’accertamento dei fatti acquisiti. Poiché l’ordinanza rescindente aveva accolto l’unico motivo per violazione di diritto, senza alcun riferimento a deficit motivazionale, il principio affermato presupponeva necessariamente che il credito rientrasse nella clausola di salvaguardia. L’espressione “in ipotesi” contenuta nella pronuncia non indicava un accertamento in fieri, ma quanto emergente dagli atti: diversamente il motivo non sarebbe stato scrutinabile per difetto di decisività. Il giudice del rinvio ha dunque violato il vincolo dell’art. 394 cod. proc. civ.
Anche il secondo motivo è fondato. Esaminando il merito, la Corte d’appello aveva individuato il vero prezzo nel preliminare, ritenendo superflua una controdichiarazione scritta. La Corte censura tale affermazione: il contratto definitivo è l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni, e la presunzione di conformità alla volontà delle parti, nel silenzio del definitivo, può essere vinta solo dalla prova — scritta quando l’oggetto sia un bene immobile — di un accordo contemporaneo al definitivo, non da un documento anteriore come il preliminare, ontologicamente e funzionalmente recessivo.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi enunciati e regolare anche le spese dei giudizi di legittimità.
Nota della Redazione
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