Giudizio abbreviato sana l’indeterminatezza dell’imputazione (Cass. pen. Sez. II n. 10289 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, proposta nell’udienza preliminare, determina la sanatoria delle nullità relative all’imputazione, sempre che non si tratti di nullità assolute, con la conseguenza che l’imputato non può più eccepire in sede di legittimità la genericità e indeterminatezza del capo di accusa, avendo implicitamente accettato l’imputazione formulata dall’accusa. In caso di modifica della struttura del reato continuato, il giudice dell’appello che apporta, per un reato satellite, un aumento maggiore rispetto a quello stabilito dal primo giudice, non viola il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. ove la pena complessivamente irrogata non risulti superiore a quella determinata in primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Milano, lo ha condannato a pena detentiva e pecuniaria per i reati di cui agli artt. 640 e 493 cod. pen., pena da aggiungersi a titolo di continuazione a quella irrogata con separata sentenza della stessa Corte d’appello per il reato di cui all’art. 55 d.lgs. 231/2007, divenuta irrevocabile.
Con un primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per l’indeterminatezza del capo b) dell’imputazione; con un secondo motivo censura la motivazione in punto di profitto e il travisamento di una relazione della Banca d’Italia; con il terzo motivo invoca la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale aumentato la pena del reato satellite di truffa rispetto al primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi due motivi. Quanto alla dedotta indeterminatezza dell’imputazione, la Corte afferma che, ove il processo sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato, le questioni sulla genericità del capo di accusa devono essere sollevate, a pena di decadenza, prima dell’ordinanza che dispone la trasformazione del rito: la richiesta incondizionata determina la sanatoria delle nullità, salvo quelle assolute, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. L’imputato, dunque, non può eccepire in cassazione la genericità dell’imputazione, avendola implicitamente accettata. A sostegno il Collegio richiama Sez. IV n. 18776 del 30.09.2016, Sez. I n. 44251 del 16.10.2024 e Sez. II n. 25824 del 28.02.2024.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto: resta estraneo ai poteri della Corte il riesame degli elementi posti a fondamento della decisione. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha argomentato in ordine al profitto conseguente ai delitti. In presenza di una doppia conforme, il travisamento della prova è rilevabile solo se il ricorrente deduca che l’argomento asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta in secondo grado: deduzione non riscontrabile (richiamate Sez. VI n. 21015 del 17.05.2021 e Sez. III n. 45537 del 28.09.2022).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte ribadisce che, in caso di modifica della struttura del reato continuato, il giudice dell’appello che aumenti la pena per un reato satellite in misura superiore al primo giudice non viola il divieto di reformatio in peius ove la pena complessiva non sia maggiore. Nel caso di specie, pur registrandosi un aumento di tre mesi per il reato satellite di truffa, la pena complessiva risulta inferiore a quella di primo grado, con insussistenza della violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. (citate Sez. I n. 26645 del 10.04.2019, Sez. II n. 48538 del 21.10.2022 e Sez. I n. 42316 del 20.09.2024).
Quanto all’individuazione del reato più grave nell’ambito della continuazione, ove il reato già giudicato e quello da giudicare non presentino differenza nel trattamento edittale, si ha riguardo alle singole circostanze di manifestazione e all’eventuale giudizio di comparazione (Sez. Un. n. 25939 del 28.02.2013, Sez. IV n. 19561 del 28.01.2021). La graduazione degli aumenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è censurabile solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Nota della Redazione
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