Revoca della detenzione domiciliare sostitutiva: competente il magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 2322 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a provvedere sulla revoca della detenzione domiciliare sostitutiva, per inosservanza delle prescrizioni, appartiene al magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione domiciliare, anche nel sistema riformato dal d.lgs. n. 150/2022. L’art. 661 cod. proc. pen., nel testo novellato, attribuisce al magistrato di sorveglianza l’esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, mentre per il lavoro di pubblica utilità la competenza resta al giudice che ha applicato la pena. L’art. 66 della legge n. 689/1981 affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza la revoca della pena sostitutiva, senza che residui alcuna competenza c.d. interstiziale del giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla eventuale revoca della detenzione domiciliare sostitutiva applicata a un condannato, ritenendo che la competenza spettasse al giudice dell’esecuzione che aveva disposto la sostituzione della pena. Il Tribunale di Pistoia, investito della questione in funzione di giudice dell’esecuzione, si era a sua volta dichiarato incompetente, dando origine a un conflitto negativo rimesso alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ravvisato la sussistenza di un conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., determinato dalla stasi procedimentale creatasi a seguito del duplice rifiuto dei giudici di provvedere. Sul merito del contrasto, gli ermellini hanno ripercorso l’assetto normativo anteriore al d.lgs. n. 150/2022, evidenziando come la giurisprudenza fosse già consolidata nell’attribuire al magistrato di sorveglianza la competenza in materia di conversione e revoca delle sanzioni sostitutive, in ragione dell’esegesi dell’art. 661 cod. proc. pen.
Con riferimento al sistema riformato, la Corte ha escluso che la novella abbia determinato l’emersione di una competenza del giudice dell’esecuzione. L’art. 62 della legge n. 689/1981, nel testo novellato, attribuisce al magistrato di sorveglianza il compimento delle attività esecutive, mentre il novellato art. 661 cod. proc. pen. individua nel magistrato di sorveglianza il giudice competente per l’esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, affidando al giudice che ha applicato la pena il solo lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 63 della medesima legge.
L’art. 66 della legge n. 689/1981 attribuisce, infine, in via esclusiva al magistrato di sorveglianza la competenza alla revoca della pena sostitutiva per inosservanza delle prescrizioni. Tale dato normativo, unito alla previsione dell’applicazione della pena sostitutiva a soggetto in custodia cautelare, conferma che ogni provvedimento attratto nell’alveo dell’esecuzione della sentenza è rimesso al magistrato di sorveglianza, senza spazio per competenze parallele del giudice dell’esecuzione.
La Corte ha, pertanto, dichiarato la competenza del magistrato di sorveglianza di Firenze, disponendo la trasmissione degli atti.
Nota della Redazione
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