Droga parlata e onere di rigorosa motivazione sulle qualità e tipologie (Cass. pen. Sez. IV n. 33142 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità della motivazione. Con riferimento alla c.d. droga parlata, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può desumersi dal contenuto delle conversazioni captate, qualora il tenore sia sintomatico dell’organizzazione di un’attività illecita. Quando ai dialoghi non abbia fatto seguito alcun sequestro, né l’identificazione degli acquirenti finali, né l’accertamento di trasferimenti in denaro o altri riscontri, il giudice di merito è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare sulle modalità con cui è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata. In tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale sui singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale emessa all’esito di rito abbreviato, ha assolto il ricorrente da uno dei reati contestati e ha rideterminato la pena per gli altri, ritenuto più grave quello qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, revocando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermando nel resto la decisione di primo grado.
Il procedimento trae origine da un’indagine fondata su servizi di appostamento, intercettazioni e sequestri, che ha consentito di accertare un’articolata attività di spaccio di sostanze stupefacenti in una piazza di Roma, gestita con altri soggetti non identificati. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, deducendo l’erronea valutazione della prova intercettiva e vizi del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorrente è dichiarato manifestamente infondato. La censura attinge il giudizio di responsabilità per la detenzione di un chilo di sostanza destinata allo spaccio, nel ruolo di distributore al dettaglio. La Corte ribadisce che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni captate sono questioni di fatto, rimesse all’esclusiva competenza del giudice di merito e censurabili solo per criteri inaccettabili o applicati in modo scorretto.
Sul punto richiama Sez. III n. 44938 del 2021 e Sez. I n. 25939 del 2024. Quanto alla droga parlata, in assenza di sequestri e di riscontri, il giudice è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare sulle qualità e tipologie della droga movimentata: principio espresso da Sez. IV n. 20129 del 2020. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha richiamato puntualmente una conversazione dal contenuto inequivoco, per il riferimento al peso della sostanza e alle dosi da preparare, elementi che comprovano la natura dell’attività. In mancanza di accertamento sulla tipologia, in applicazione del favor rei è stata ritenuta l’ipotesi meno grave di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte di merito ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con l’assenza di elementi di segno positivo, non sufficiente a tal fine il mero riferimento alle condizioni di vita o allo stato di incensuratezza. Parimenti infondata è la doglianza sulla mancata motivazione dei singoli aumenti per la continuazione, determinati in via cumulativa in mesi sei di reclusione. Richiamate Sez. Un. n. 47127 del 2021, il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti: per il quantum irrogato non era richiesto un peculiare onere motivatorio.
Il primo motivo del secondo ricorrente è inammissibile: la censura non si confronta con la sentenza impugnata, da cui emerge che la riferibilità della condotta non è desunta solo dalle intercettazioni ma anche da un servizio di osservazione e pedinamento degli agenti operanti, da cui si evince uno scambio avente ad oggetto venti panetti di hashish. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito motivato il diniego con l’assenza di elementi positivi, alla luce della riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, richiamando Sez. IV n. 32872 del 2022, la gravità del fatto e i precedenti penali. La pena, collocata al di sotto della media edittale, non richiedeva specifica motivazione. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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