Discarico del tesoriere comunale e irregolarità imputabile all’ente locale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 33 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile, quando il conto comprenda partite di precedenti gestioni, la fissazione dell’udienza è adempimento di carattere sostanziale volto alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’amministrazione e dell’agente. Sussistono i presupposti per il discarico ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, cod. giust. cont. quando non emergono irregolarità della gestione contabile e risulta idoneo il verbale di passaggio di consegne al subentrante, redatto nel rispetto dell’art. 26 d.P.R. n. 254/2002. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., costituisce irregolarità riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile, con conseguente approvazione del conto e discarico.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di conto iscritto al n. 32184 del registro di Segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 66605 reso dal tesoriere comunale di ultima gestione presso un ente locale, per il periodo 01.01.2019-30.06.2019 e depositato il 06.07.2020.
Con relazione del magistrato istruttore veniva rilevato, sotto il profilo formale e sostanziale, che la gestione delle operazioni finanziarie appariva regolare, ma che non risultava depositata la relazione dell’organo di controllo interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. Nel periodo in esame si registrava il passaggio di gestione tra il tesoriere uscente e quello subentrante, con verbale di passaggio agli atti. Il magistrato istruttore chiedeva dunque di sottoporre il conto a giudizio. L’agente contabile si costituiva e all’udienza il Pubblico Ministero concludeva per la regolarità del conto e il discarico, conclusioni condivise dalla difesa dell’agente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite di precedenti gestioni e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti.
La Corte qualifica tale adempimento come di carattere sostanziale, finalizzato a determinare la presa d’atto formale della chiusura della gestione. L’interesse è duplice: dell’amministrazione, per acclarare la regolarità della gestione che si chiude, e dell’agente contabile, per liberarsi definitivamente da eventuali responsabilità connesse alla gestione medesima.
Nel merito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, cod. giust. cont., non ravvisando irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile e sussistendo un idoneo verbale di passaggio di consegne in favore del consegnatario subentrante, redatto nel rispetto dell’art. 26 d.P.R. n. 254/2002.
Quanto alla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, la Corte la riferisce all’amministrazione e non all’agente contabile, richiamando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 198/2024). Sul contenuto della relazione, il Collegio richiama i criteri già indicati con l’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione, che richiede la verifica della regolarità formale del conto, della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili e con le risultanze del conto, della tipologia di entrate e uscite e di ogni evenienza che possa aver alterato l’assetto contabile.
Non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente e risultando lo stesso regolare, il Collegio approva il conto con discarico dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Quanto alle spese di giudizio, in ragione della natura del procedimento e del discarico, non è luogo a provvedere.
Nota della Redazione
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