Giurisdizione contabile sul riversamento TEFA e onere della prova (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 222 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., la controversia promossa dalla Provincia per il riversamento delle quote TEFA riscosse e trattenute dal Comune, inquadrabile tra i giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c. L’obbligo di riversamento posto dall’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 504/1992 riguarda il solo incassato, con esclusione delle somme non riscosse. La pretesa creditoria della Provincia è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., con dies a quo dalla riscossione. Grava sulla Provincia l’onere della prova dell’importo riscosso, non supplibile con CTU. L’azione di arricchimento senza giusta causa è inammissibile per il suo carattere sussidiario ex art. 2042 cod. civ.
Il Fatto
La Provincia di Caserta ha convenuto il Comune di Galluccio per ottenere la restituzione delle somme riscosse e trattenute a titolo di TEFA per le annualità dal 2009 al 2018, quantificate in un prospetto dirigenziale. In via subordinata ha invocato l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ.
Adito inizialmente il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, questi ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo la competenza della Corte dei conti. La Provincia ha riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale campana. Il Comune ha eccepito la prescrizione quinquennale, l’indeterminatezza della domanda e la carenza di legittimazione passiva. La Procura erariale ha riconosciuto la fondatezza della pretesa per un importo inferiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ribadito la propria giurisdizione. Il Comune, incaricato ex lege di accertare, riscuotere e trasferire somme di spettanza della Provincia, opera quale agente contabile. La controversia non integra né il giudizio di responsabilità né il giudizio di conto, ma rientra nella categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte prevista dall’art. 172, lett. d), c.g.c.
Respinta l’eccezione di nullità per indeterminatezza, la Corte ha affrontato la prescrizione. Mentre il credito tributario del Comune verso i privati si prescrive in cinque anni, il credito della Provincia verso il Comune è soggetto al termine decennale dell’art. 2946 cod. civ., decorrente dalla riscossione. La nota del 20.06.2016 ha efficacia interruttiva per tutte le somme dal 2009.
Nel merito, la Corte ha interpretato l’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 504/1992: l’obbligo di riversamento ha ad oggetto il solo tributo riscosso. Le conseguenze del mancato incasso gravano su entrambi gli enti. Il principio del “non riscosso per riscosso” non è più contemplato.
La Corte ha poi escluso che la Provincia potesse avvalersi della CTU per supplire alle proprie carenze probatorie, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio. Sulla base della documentazione del Comune è emerso un incassato TEFA di euro 77.640,21, al netto del compenso di riscossione pari a euro 77.407,29. Dedotti i pagamenti già effettuati, la Corte ha condannato il Comune al pagamento di euro 55.917,55, oltre interessi legali.
Quanto all’azione ex art. 2041 cod. civ., la Corte l’ha dichiarata inammissibile, in applicazione della regola di sussidiarietà dell’art. 2042 cod. civ. e del principio delle Sezioni Unite n. 33954 del 2023: il rigetto parziale della domanda principale è derivato da carenza di prova, non da difetto ab origine del titolo, con conseguente preclusione dell’azione di arricchimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca ex art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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