Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 132 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale che sia gravato da un mero debito di vigilanza — coincidente con la sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato — non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Solo il consegnatario con debito di custodia, incaricato di gestire un deposito o magazzino con consistenze iniziali, carichi, scarichi e rimanenze finali, è soggetto all’obbligo di rendicontazione e al conseguente giudizio di conto. Ne deriva, in difetto della qualifica, l’improcedibilità del giudizio di conto, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione.
Il Fatto
Un funzionario di un Comune ha reso il conto giudiziale quale consegnatario di beni mobili per l’esercizio finanziario 2022, depositando un atto contenente l’elencazione dei beni iscritti nell’inventario, tra cui prevalentemente minibus e mezzi operativi.
Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha prospettato al Collegio che la gestione rendicontata non riguardava beni per i quali configurare un debito di custodia, trattandosi di beni di uso abituale riconducibili a un mero obbligo di vigilanza, con conseguente difetto dei requisiti minimi del conto. Il convenuto, costituendosi, ha condiviso tale impostazione e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per mancanza della qualifica di agente contabile, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. La disciplina si coordina con l’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue quindi le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione; esso comporta un debito di materie e un connesso obbligo restitutorio, con resa del conto. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandosi alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni e alla gestione delle scorte operative di uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non risponde a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa, come già affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; sotto il profilo formale, la mera elencazione non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996, e lo stesso convenuto ha aderito ai rilievi istruttori. Il Collegio conclude pertanto per l’insussistenza dei presupposti normativi della resa del conto e dichiara improcedibile il giudizio di conto, disponendo la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari. Resta l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia.
Nota della Redazione
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