Pensione privilegiata decorre dalla domanda riferita a tutte le infermità accertate (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 298 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata per dipendenza da causa di servizio, la decorrenza economica del trattamento va ancorata alla domanda che abbracci tutte le infermità che la CMO ha valutato congiuntamente ai fini dell’ascrivibilità, non a una domanda precedente riferita a una sola patologia. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio operato in sede di equo indennizzo non è automaticamente trasferibile ai fini della pensione di privilegio, poiché i due giudizi medico-legali rispondono a presupposti e modalità di accertamento distinti. Ove le valutazioni sanitarie abbiano escluso la scindibilità delle affezioni, la decorrenza non può retroagire a una richiesta parziale divenuta improduttiva.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Amministrazione della Polizia di Stato e in quiescenza dal 2016, aveva ottenuto nel 2011 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini di equo indennizzo, di una patologia del rachide lombo-sacrale ascritta alla Tabella A, categoria 8, e di una patologia cervicale ascritta alla Tabella B. Con decreto ministeriale del 2016 l’equo indennizzo veniva liquidato per la sola patologia lombare, mentre la domanda relativa alla patologia cervicale era respinta perché intempestivamente prodotta.
Dopo il pensionamento il ricorrente domandava la pensione di privilegio per la sola patologia lombare; la sede INPS respingeva l’istanza e invitava a presentare nuova domanda. La CMO, richiesta di scorporare la patologia singolarmente, rispondeva che essa non poteva essere ascritta in via separata. L’interessato presentava quindi una nuova domanda comprendente entrambe le patologie, accolta con decorrenza economica dalla data della domanda. Il ricorrente ricorre in giudizio per ottenere gli arretrati dalla cessazione dal servizio.
La Motivazione della Corte
La questione concerne la diversa decorrenza della pensione di privilegio. Il Collegio rigetta il ricorso pur riconoscendo una parziale confusione amministrativa nella vicenda. Il primo pronunciamento della CMO del 2011 era stato formulato ai fini di equo indennizzo e aveva condotto alla liquidazione del dovuto per la sola patologia lombare classificata in Tabella A, come da decreto ministeriale del 2016.
Ai fini della pensione di privilegio, invece, le interlocuzioni medico-legali successive, sollecitate dalla sede INPS per precisazioni, hanno indicato l’impossibilità di attribuire il trattamento separatamente e non congiuntamente per le due affezioni. Il Collegio valorizza in particolare il verbale della CMO del 2018, che valuta le patologie congiuntamente ai fini dell’ascrivibilità, confermato dal verbale del 2020.
La Corte rileva inoltre che nel decreto ministeriale del 2016 l’equo indennizzo per la patologia cervicale era stato espressamente respinto, perché la relativa domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio era stata giudicata intempestivamente prodotta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 416/2001, come da decreto ministeriale del 2015.
Ne consegue la correttezza della decorrenza della pensione privilegiata dalla data della distinta domanda del 2020, presentata per entrambe le patologie. Attesa la concordanza delle valutazioni medico-legali della CMO nella classifica unitaria e complessiva, il Collegio esclude la necessità di ricorrere a consulenza tecnica d’ufficio, non ravvisando i presupposti per un accertamento tecnico, e rigetta il ricorso. Le spese legali sono compensate per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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