Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione nel termine (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 85 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico, la morte della parte ricorrente determina l’interruzione del giudizio, con conseguente onere di riassunzione entro il termine di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 108 e 109 del c.g.c.. L’estinzione opera in via officiosa, senza necessità di istanza di parte, e non comporta pronuncia sulle spese. La mancata riassunzione degli eredi preclude ogni ulteriore esame del merito della domanda previdenziale.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso iscritto al n. 78091 del registro di Segreteria nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo il riconoscimento della propria posizione pensionistica. Nel corso del giudizio la parte è deceduta e, con ordinanza n. 72/2024, la Sezione ha dichiarato l’interruzione del processo, richiamando l’osservanza dei termini di legge per l’eventuale riassunzione.

Nessuno degli eredi ha provveduto a riassumere il giudizio entro il termine previsto di novanta giorni dalla interruzione. Il giudizio è così pervenuto alla decisione del Giudice Unico delle pensioni, chiamato a verificare le conseguenze processuali della mancata riattivazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa processuale già fissata con l’ordinanza n. 72/2024, che ha accertato l’evento interruttivo e ha posto a carico degli eredi l’onere di riassunzione. La verifica si concentra dunque sul decorso del termine e sull’assenza di attività riassuntiva.

Il dato decisivo è che entro il termine di novanta giorni dalla interruzione del processo nessuno degli eredi ha provveduto a riassumere il giudizio. Il Giudice Unico rileva che l’inerzia delle parti interessate non consente la prosecuzione del rapporto processuale.

La Corte richiama gli artt. 108 e 109 del c.g.c., quali norme regolatrici della fattispecie, e ne trae la conseguenza della declaratoria di estinzione del giudizio. La pronuncia è dichiarativa e opera in via officiosa, senza che sia necessaria alcuna istanza in tal senso.

Quanto alle spese, il Collegio non pronuncia condanna, in coerenza con l’esito meramente processuale della vicenda e con l’assenza di una parte soccombente in senso sostanziale. La decisione resta confinata al piano della estinzione, senza alcun accertamento sul merito della pretesa pensionistica.

Il dispositivo dichiara pertanto estinto il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, definendo il procedimento sul piano processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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