Controllo concomitante sui Contratti di Sviluppo: criticità e raccomandazioni al MIMIT (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 57 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020, è volto a stimolare la corretta azione amministrativa nei piani e nei progetti di sostegno e rilancio dell’economia nazionale. Qualora il Collegio accerti ritardi o carenze gestionali che non integrano la soglia di gravità prevista dall’art. 11, comma 2, della l. n. 15 del 2009, non scattano le conseguenze tipizzate da tali norme, ma il Collegio può ugualmente formulare raccomandazioni per attivare un percorso auto-correttivo da parte dell’Amministrazione. La mancanza di un cronoprogramma e di un raccordo tra programmazione finanziaria e attività istruttoria costituisce carenza gestionalmente rilevante, ancorché non sanzionabile, e giustifica l’impulso al Ministero vigilante. Il presidio di enforcement previsto dall’art. 13 del d.m. 9 dicembre 2014 opera in modo alternativo: lo scostamento prolungato dalle scadenze giustifica le penali a prescindere dalla reiterazione in un numero significativo di casi.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato, nell’ambito del quadro programmatico per il 2024, la misura agevolativa dei Contratti di Sviluppo, esclusa la componente turistica. L’indagine ha riguardato i contratti finanziati a valere sulla delibera CIPESS n. 7 del 2022, quelli previsti dall’art. 37, comma 2, del d.l. n. 36 del 2022 e quelli di cui all’art. 1, comma 253, della l. n. 213 del 2023.

Il Magistrato istruttore ha formulato specifici quesiti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy su obiettivi, dotazione finanziaria, governance, cronoprogramma, indicatori e stato di avanzamento. L’Amministrazione ha prodotto memorie e precisazioni, senza presentare controdeduzioni alla relazione conclusiva. Esaurita l’istruttoria, la questione è stata deferita all’esame collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in primo luogo il quadro normativo del controllo concomitante, ricondotto all’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020 e all’art. 11, comma 2, della l. n. 15 del 2009. La funzione non è sanzionatoria ma di stimolo alla corretta azione amministrativa: essa può esitare in raccomandazioni quando i ritardi o le carenze non raggiungono la soglia di gravità che impone le conseguenze tipizzate.

Sul piano della programmazione, la Corte rileva che non risulta elaborato alcun cronoprogramma delle attività. Il disallineamento temporale tra assegnazione delle risorse ed erogazioni, addotto dal Ministero, non giustifica tale carenza: la verifica della disponibilità delle risorse di cui all’art. 9, comma 2, del d.m. 9 dicembre 2014 è essa stessa espressione di buona amministrazione. Copertura finanziaria e capienza della provvista attengono a piani diversi, e un migliore coordinamento tra programmazione finanziaria e attività istruttoria può accrescere la speditezza delle procedure e il monitoraggio.

Quanto all’attuazione, i target quantitativi e temporali della delibera CIPESS n. 7 del 2022 risultano raggiunti, con impegni complessivi di poco superiori alla dotazione e rispetto del criterio di riparto territoriale. L’art. 1, comma 253, della l. n. 213 del 2023 e la misura di cui alla delibera CIPESS n. 34 del 2022 versano invece in uno stadio iniziale.

Le criticità maggiori riguardano la fase propedeutica all’erogazione. La fase istruttoria registra un tempo medio superiore ai termini del d.m. del 2014, ma è la sottoscrizione della determinazione e dell’eventuale contratto di finanziamento a superare di circa 4,6 volte il termine previsto. Le cause ricorrenti sono l’aggiornamento della documentazione amministrativa, le modifiche degli organi sociali, le variazioni progettuali e l’acquisizione delle garanzie. Non risultano comminate penali: la Corte richiama l’art. 13 del d.m. 9 dicembre 2014 e ne sottolinea l’interpretazione alternativa dei due criteri, invitando il Ministero ad acquisire ogni elemento informativo utile.

Sul monitoraggio, il Collegio valuta positivamente le iniziative di semplificazione e i nuovi presidi di controllo sul soggetto gestore, ma reputa gli indicatori impiegati non pienamente sufficienti. Suggerisce indicatori di redditività e finanziari e una disarticolazione per localizzazione e dimensione, per cogliere l’effetto moltiplicatore e l’impatto occupazionale. Il P.Q.M. accerta le criticità, senza integrarne la soglia di gravità, e raccomanda al Ministero coordinamento, impulso e controllo su Invitalia S.p.A., interventi sulle cause dei rallentamenti e accelerazione delle erogazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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