Estinzione del processo per rinuncia agli atti accettata dall’Inps (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 45 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico davanti alla Corte dei conti la rinuncia agli atti del giudizio, effettuata dalla parte in qualunque stato e grado della causa e accettata dalla controparte nelle debite forme, produce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 del codice di giustizia contabile. Il giudice, accertata la regolarità della rinuncia e dell’accettazione, dichiara l’estinzione senza alcuna pronuncia di merito. L’istituto risponde a una finalità di carattere generale, consistente nel definire il giudizio quando sia venuto meno l’interesse delle parti. In tal caso, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del codice della giustizia contabile, nulla è statuito per le spese.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici, hanno chiesto la rideterminazione della pensione per il biennio 2023/2024 mediante il ricalcolo degli assegni in applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della legge n. 388/2000. Hanno lamentato che il meccanismo introdotto dalla legge n. 197/2022 avrebbe sostituito i tre scaglioni con sei fasce di rivalutazione, con pregiudizio per i trattamenti di importo superiore a quattro volte quello minimo. Hanno chiesto l’annullamento delle note dell’Inps di rigetto e il riconoscimento del diritto al ricalcolo, con eventuale rimessione della questione alla Corte costituzionale.
Con nota depositata il 13 marzo 2025 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che, a seguito della sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, era venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando agli atti e chiedendo la dichiarazione di estinzione. L’Inps, costituitasi, ha accettato la rinuncia, chiedendo in via subordinata il rigetto nel merito. All’udienza del 28 aprile 2025 la difesa dell’Istituto ha ribadito l’accettazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico muove dall’art. 110 del codice di giustizia contabile, che consente la rinuncia agli atti del processo in qualunque stato e grado della causa e ne subordina gli effetti all’accettazione della controparte nelle debite forme. Se rinuncia e accettazione sono regolari, il giudice dichiara l’estinzione del processo.
La Corte qualifica la rinuncia come istituto di carattere generale, volto a pervenire all’estinzione del giudizio ed a escludere la necessità di una pronuncia di merito nei casi in cui sia venuto meno l’interesse delle parti. La funzione dell’istituto è dunque deflattiva e consensuale: non richiede l’esame delle ragioni sostanziali prospettate.
Nel caso concreto l’accettazione della rinuncia da parte dell’Istituto previdenziale è stata esplicita, dapprima nella memoria difensiva e poi ribadita in udienza. Il giudice ne ha tratto la conseguenza dell’estinzione del processo, senza affrontare nel merito la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti in ordine al meccanismo di perequazione.
Sul piano delle spese, il giudice ha applicato l’art. 110, comma 7, del codice della giustizia contabile, nulla statuendo al riguardo. Ha inoltre disposto l’omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti e degli eventuali aventi causa, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, con annotazione a cura della segreteria.
Nota della Redazione
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