Giudizio di conto improcedibile per sopravvenuto invito a dedurre (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 37 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la sopravvenuta notificazione di un invito a dedurre per responsabilità amministrativa rende improcedibile il giudizio stesso, poiché l’art. 148, comma 5, cod. giust. cont. presuppone la pendenza contemporanea del giudizio di conto e di quello di responsabilità, e non la mera ipotesi di danno erariale ancora allo stadio embrionale dell’invito a dedurre. Non è pertanto configurabile né la riunione dei giudizi, in assenza di un giudizio di responsabilità pendente, né la dichiarazione di irregolarità del conto fondata su una mera ipotesi di danno. Il giudice contabile deve pronunciare non luogo a provvedere, in luogo della cessazione della materia del contendere, quando la sopravvenienza di un assetto di interessi ostativo renda inutile la prosecuzione del processo senza realizzare l’interesse sostanziale sotteso all’azione.

Il Fatto

La vicenda ha ad oggetto il giudizio di conto relativo alla gestione, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, resa da un agente contabile della riscossione per un comune. Il conto giudiziale era stato depositato nel 2019 e il magistrato istruttore ne aveva chiesto il discarico, rilevandone la regolarità.

Il Procuratore regionale esprimeva però avviso ostativo, prospettando l’esistenza di un’istruttoria in corso su possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile. Dopo una richiesta di rinvio, una restituzione degli atti al giudice designato e un supplemento istruttorio, con nota trasmessa all’ente e documentazione inviata al Collegio, la Procura notificava in prossimità dell’udienza un invito a dedurre, per irregolarità nella gestione degli anni 2018, 2019 e 2020, all’agente contabile e ad altri soggetti. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva per l’irregolarità del conto, mentre la difesa dell’agente chiedeva la regolarità della gestione e il discarico. La questione centrale diviene, dunque, il rapporto tra il giudizio di conto e il sopravvenuto, ancora eventuale, giudizio di responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 cod. giust. cont. (d.lgs. n. 174/2016), che disciplinano, rispettivamente, il deposito della relazione con proposta di discarico in caso di conto regolare e in pareggio, e la fissazione dell’udienza di discussione quando il giudice designato rilevi l’assenza del pareggio o l’irregolarità del conto. Nel caso concreto, dalla relazione del giudice designato era emersa la regolarità del conto, ma con avviso ostativo della Procura per l’istruttoria in corso.

Il Collegio esamina poi la disciplina dei rapporti tra giudizio di conto e giudizio di responsabilità, dettata dall’art. 148, comma 5, cod. giust. cont., che impone la riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità quando alla responsabilità di chi ha reso il conto si affianchi quella di altri funzionari non tenuti a presentarlo. Tale norma presuppone la pendenza contemporanea di due giudizi, connessi sotto il profilo soggettivo. Nel caso di specie, invece, il giudizio di responsabilità non pende: è del tutto ipotetico, trovandosi ancora nella fase embrionale dell’invito a dedurre.

Da ciò la Corte trae una duplice conseguenza. Non è possibile la riunione, perché manca la pendenza di giudizi connessi; non è possibile, d’altro canto, dichiarare l’irregolarità del conto sulla base di una mera ipotesi di danno erariale contenuta nell’invito a dedurre, tanto più che il conto era stato ricompilato dall’ente con pieno riscontro rispetto a quello originariamente depositato. L’iniziativa della Procura ha, in sostanza, reso inutile la prosecuzione del giudizio di conto, sul quale si innesterà, se e quando vi sarà una citazione, un giudizio di responsabilità comprendente anche l’eventuale irregolarità del conto.

Il Collegio esclude infine la qualificazione della vicenda come cessazione della materia del contendere, che postula la piena realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Appare invece consono pronunciare una sentenza di non luogo a provvedere, per la sopravvenienza di un assetto di interessi ostativo alla realizzazione di quell’interesse sostanziale. L’esistenza di un possibile giudizio di responsabilità costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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