Responsabilità erariale esclusa per l’imposta di soggiorno dopo la novella tributaria (Corte dei Conti Sez. III App. n. 75 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’introduzione del comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 ad opera dell’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, il gestore della struttura ricettiva assume la qualifica di responsabile d’imposta e il suo obbligo di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Ne consegue il venir meno della qualifica di agente contabile e del connesso obbligo della resa del conto, con la conseguenza che il mancato riversamento del tributo non è più configurabile come danno erariale. La giurisdizione contabile resta tuttavia sussistente, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 13 c.g.c., quando l’azione erariale sia stata proposta prima dell’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio l’amministratrice di diritto di una società proprietaria di una struttura ricettiva, nonché i due soggetti qualificati come amministratori di fatto e gestori della medesima, per il danno derivante dall’omesso riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2018.

La Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con la sentenza n. 188 del 2022, rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione e di carenza di legittimazione passiva e condannava i convenuti, in solido, al pagamento della somma ingiunta. Gli appellanti impugnavano la pronuncia deducendo, in via principale, il difetto della giurisdizione contabile e, in via gradata, l’insussistenza della responsabilità e l’erroneità della quantificazione del danno, richiamando la sopravvenuta ordinanza delle Sezioni Unite n. 1527 del 2026.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. Richiamando le Sezioni Unite n. 22141 del 2025 e n. 14028 del 2024, rileva che l’atto di citazione è stato notificato prima del 21 dicembre 2021, quando era vigente il solo comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 e non ancora la norma di interpretazione autentica. Poiché quest’ultima ha natura sostanziale con efficacia retroattiva, la giurisdizione si cristallizza secondo il principio della perpetuatio iurisdictionis, sancito dall’art. 13 c.g.c., restando radicata in capo al giudice contabile.

L’ordinanza n. 1527 del 2026, invocata dagli appellanti, è giudicata inconferente, perché concerne fatti successivi all’entrata in vigore delle nuove norme e una domanda proposta dopo tale momento. Analogamente si esclude la pertinenza del precedente di Sez. I App. n. 61 del 2026, relativo ad azione incardinata nel 2023.

Superato il vaglio giurisdizionale, la Corte accoglie però l’appello nel merito. La valutazione sostanziale non può prescindere dall’integrale applicazione della novella retroattiva: la mancata applicazione da parte del giudice contabile integra un error in iudicando. La qualificazione legislativa del gestore come responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa, ha sterilizzato il maneggio di denaro pubblico e il connesso obbligo del conto.

L’obbligazione solidale dipendente del responsabile d’imposta partecipa della stessa natura tributaria di quella gravante sull’ospite e prescinde dall’effettivo pagamento del tributo. Il rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale è ormai di natura esclusivamente tributaria, con attrazione delle controversie nella giurisdizione del giudice tributario.

Da qui la conseguenza decisiva: nei rapporti tra erario e contribuente, la somma dovuta a titolo di imposta costituisce oggetto dell’obbligazione tributaria e non un danno che a essa si aggiunga ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.. Il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori, ormai responsabili d’imposta, non è più configurabile come danno erariale. L’appello è accolto, la domanda risarcitoria dichiarata infondata e le spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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