Discarico dell’agente contabile interno per intervenuta prova del riversamento tardivo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 82 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile interno che abbia fornito la prova documentale dell’avvenuto riversamento in tesoreria delle somme riscosse, ancorché effettuato oltre la chiusura dell’esercizio di riferimento, non risponde di irregolarità contabili e va discaricato ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, c.g.c. Il discarico presuppone la regolarità sostanziale della gestione sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti, non la mera formale quadratura del conto al termine della gestione. Le irregolarità riferibili ad adempimenti di competenza dell’Amministrazione, quali il tardivo deposito del conto e l’omessa trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, non sono addebitabili all’agente contabile. Resta fermo, ex art. 140, comma 5, c.g.c., che i documenti giustificativi della gestione devono essere conservati presso gli uffici dell’Amministrazione a disposizione della competente Sezione giurisdizionale.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguardava la gestione di un agente interno della riscossione di un Comune per l’esercizio 2019, avente ad oggetto la riscossione del COSAP in base al regolamento comunale applicabile. Il conto, sottoscritto dall’agente e vistato dal Responsabile del Servizio Finanziario, era stato depositato presso la Sezione oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto.

Il Magistrato istruttore aveva segnalato che il conto non chiudeva in pareggio al 31.12.2019, poiché parte delle somme riscosse risultava annotata come “da incassare” in luogo del numero della quietanza di versamento, e che non emergeva traccia del riversamento di tale giacenza. Analoga contestazione riguardava il mancato riversamento delle riscossioni dell’ultimo trimestre dell’esercizio precedente. Il Magistrato concludeva per una declaratoria di irregolarità senza discarico e per la condanna in caso di mancata prova del versamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha disposto il discarico dell’agente contabile ritenendo il conto sostanzialmente regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti di fine gestione. La documentazione prodotta in giudizio — elenco delle bollette di entrata incassate per gli esercizi 2018 e 2019, provvedimenti di autorizzazione al versamento a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, correlati ordinativi di incasso e regolamenti di contabilità ed economato applicabili ratione temporis — ha consentito di superare le contestazioni mosse nella relazione di deferimento.

Quanto alle somme risultate “da incassare” alla data di redazione del conto, la Corte ha accertato che esse, seppure versate con qualche giorno di ritardo rispetto al termine della gestione, sono state effettivamente riversate in Tesoreria comunale, come comprovato dagli atti di liquidazione e dagli ordinativi di incasso prodotti. Analogo ragionamento ha condotto a ritenere superata la contestazione relativa all’omesso riversamento delle riscossioni dell’ultimo trimestre dell’esercizio precedente.

La Sezione ha poi distinto le irregolarità riferibili all’agente da quelle addebitabili all’Amministrazione. Il tardivo deposito del conto, intervenuto oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, T.U.E.L., è stato ritenuto non imputabile all’agente, che aveva tempestivamente sottoscritto il documento unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario. Parimenti, la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., è stata addebitata all’Amministrazione comunale, tenuta per legge a tale adempimento; sul contenuto della relazione il Collegio ha richiamato l’ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023.

In assenza di irregolarità addebitabili all’agente, la Corte ha approvato il conto con discarico dello stesso e con l’accertamento delle rimanenze finali, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Nulla è stato disposto sulle spese, in considerazione della natura del procedimento e del discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *