Giudizio di conto, irregolarità per assenza del buono economale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 73 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la legittimazione passiva dell’agente contabile non dipende dalla formale investitura, ma dal concreto maneggio di denaro pubblico, che configura l’agente contabile di fatto. La sottoscrizione del conto ne attesta la paternità e conferma la sua chiamata in giudizio. In assenza di regolamento specifico trova applicazione la disciplina generale di contabilità pubblica di cui all’art. 288 r.d. n. 827/1924, che impone di corredare i titoli di spesa della documentazione giustificativa. L’assenza del buono economale e l’uso dello scontrino in luogo della fattura per spese eccedenti la soglia regolamentare rendono il conto irregolare, anche in mancanza di ammanco. Nel giudizio di conto l’elemento soggettivo non è scrutinabile ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 827/1924.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, è investita del giudizio di conto relativo alla gestione economale di un ateneo per l’esercizio 2020. Il Magistrato istruttore, con la relazione n. 517/2023, ha prospettato profili di criticità: mancato rispetto della procedura regolamentare di costituzione e chiusura del fondo economale, mancanza dell’attività valutativa propedeutica all’emissione del buono economale, spese non conformi al regolamento o prive di idonea documentazione.
L’agente contabile ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il potere di nomina spetta al Consiglio di amministrazione e che solo nel 2022 il direttore generale ha provveduto alla sua investitura. Ha inoltre contestato la contestazione sull’assenza del buono economale, allegando la prassi seguita dall’ente e la regolarità sostanziale delle spese. La Sezione, con ordinanza n. 72/2024, ha rimesso gli atti al magistrato istruttore per l’esame della documentazione prodotta.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Accanto all’agente contabile di diritto opera la figura dell’agente contabile di fatto: chiunque, a qualunque titolo, abbia maneggiato denaro pubblico è tenuto a rendere il conto della propria gestione. Nel caso di specie l’istante ha sottoscritto il conto giudiziale, assumendone la paternità a fini pubblicistici. La questione della formale nomina resta quindi priva di rilievo.
Sul merito, la Corte conferma la irregolarità del conto. L’assenza del buono economale è già di per sé elemento sufficiente: in mancanza di specifico regolamento valgono le regole generali di contabilità pubblica, secondo cui i documenti giustificativi devono essere uniti a corredo dei titoli di spesa, come previsto dall’art. 288 r.d. n. 827/1924. È onere dell’agente contabile offrire evidenza probatoria del proprio operato, e la sua carenza incide sulla regolarità del conto.
La Corte esamina poi le singole poste. La spesa per l’acquisto di gel antisettico di importo eccedente i cento euro, documentata con scontrino anziché con fattura, è irregolare pur se ritenuta inerente alle finalità istituzionali e sostenuta in buona fede durante la crisi pandemica. Analoga sorte per la spesa contabilizzata con discordanza tra registro di magazzino e giornale di cassa: l’errore materiale non elide l’irregolarità, benché non generi ammanco. Le spese per anticipo missione sono invece oggetto di discarico.
Quanto all’addebito, permane quello di sedici euro riferito all’acquisto di una marca da bollo, non risultando documentazione attestante l’effettivo utilizzo del valore bollato. La Corte chiarisce che all’agente non è richiesta la verifica puntuale di ogni bene, ma egli deve comunque allegare elementi che dimostrino l’oggettiva destinazione delle marche. La difesa sull’elemento psicologico è respinta: nel giudizio di conto l’agente risponde ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 827/1924, che non ammette a discarico le mancanze quando manchino le giustificazioni regolamentari e non sia provata l’assenza di negligenza.
La Sezione dichiara quindi irregolare il conto, condanna l’agente al pagamento di sedici euro in favore dell’ateneo e alle spese di giudizio secondo la nota segretariale, in applicazione del principio di soccombenza.
Nota della Redazione
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