Blocco stipendiale e pensione dei militari cessati nel quadriennio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 68 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La regola del blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti disposta dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, e prorogata fino al 31.12.2014, determina una cristallizzazione del trattamento economico che si riflette sul rapporto previdenziale senza deroghe: la base pensionabile resta quella dell’ultimo stipendio integralmente percepito e contribuito. Il differenziale tra la retribuzione effettivamente corrisposta e quella che sarebbe spettata in assenza del blocco costituisce retribuzione virtuale, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, in mancanza di una disposizione che deroghi a tale effetto naturale. Né il fluire del tempo né il momento del collocamento in quiescenza, nel corso o dopo la scadenza del periodo di blocco, consentono di porre a raffronto trattamenti pensionistici calcolati su basi retributive diverse. La scelta di includere nella riliquidazione anche la quota di retribuzione virtuale rimane nella discrezionalità del legislatore.

Il Fatto

Un ex dipendente del Comando Generale della Guardia di Finanza, cessato dal servizio nel dicembre 2013 con il grado di Brigadiere Capo, ha adito la Corte dei conti lamentando che il proprio trattamento pensionistico era stato calcolato sulla base delle retribuzioni corrisposte nel 2010, quindi su una base economica inferiore all’anzianità giuridicamente maturata. Il ricorrente era rimasto interessato dal blocco retributivo previsto per gli anni 2011-2013 dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010, prorogato fino al 31.12.2014, senza godere degli automatismi di adeguamento stipendiale né degli effetti economici dell’assegno funzionale.

Ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico, con corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione, e in via istruttoria una CTU contabile. Si sono costituiti il Comando Generale della Guardia di Finanza, chiedendo il rigetto, e l’INPS, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e, in subordine, la prescrizione delle differenze sui ratei anteriori al quinquennio.

La Motivazione della Corte

Respinta l’eccezione di indeterminatezza, perché il mezzo introduttivo aspira a una riliquidazione del trattamento pensionistico goduto ed è assistito da adeguato grado di determinatezza, la Corte affronta il merito e rigetta il ricorso. Il punto di partenza è l’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, trasfuso nell’art. 1866 del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio integralmente percepito in servizio e dagli assegni espressamente pensionabili. È principio generale che la pensione vada commisurata alla retribuzione effettivamente percepita e non a voci meramente virtuali, salvo deroghe legislative espresse.

Nel quadro dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, la Corte richiama la lettura unitaria dei commi 1 e 21 data dalla Corte cost. n. 207 del 2024: il comma 1 ha valenza generale di cornice, il comma 21 sterilizza gli effetti economici di adeguamenti e avanzamenti stipendiali per il triennio 2011-2013. La proroga al 31.12.2014 è stata disposta dall’art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98/2011 e attuata dal d.P.R. n. 122/2013.

Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza costituzionale. La Corte cost. n. 304 del 2013 ha escluso la natura tributaria della misura, non comportando alcun prelievo a carico del dipendente. La Corte cost. n. 200 del 2018 ha chiarito che il differenziale tra retribuzione percepita e retribuzione che sarebbe spettata in assenza del blocco è quota di retribuzione virtuale, non rilevante ai fini pensionistici perché non spettante né percepita, mancando una deroga espressa. Il fluire del tempo differenzia il regime pensionistico prima e dopo la scadenza del periodo e giustifica parametri di riferimento diversi, senza che il momento del collocamento in quiescenza incida sulla regola.

La Corte cost. n. 167 del 2020 ha dato continuità a tale orientamento anche per l’ulteriore prolungamento del blocco, ribadendo che la ricaduta sui trattamenti di quiescenza è proporzionale alla contribuzione sulla retribuzione effettivamente percepita e non altera il canone di adeguatezza delle pensioni di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. La Corte dei conti ha fatto propri questi approdi, escludendo che esista un principio di allineamento delle pensioni al trattamento di servizio e qualificando la quota differenziale come mai corrisposta né contribuita.

Le doglianze del ricorrente, in sostanza, ripropongono questioni di legittimità già esaminate e respinte. La Corte respinge quindi il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite in favore dell’INPS e della Guardia di Finanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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