Consegntario di azioni non responsabile del deprezzamento della partecipazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 253 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni di una società partecipata da un ente pubblico assume la qualifica di agente contabile e non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista. La perdita di valore della partecipazione non è imputabile al consegnatario quando deriva da una decisione dell’organo competente dell’ente, cui l’agente non ha concorso con propri poteri di gestione. Il conto è pertanto regolare e il contabile va ammesso a discarico quando la riduzione del valore rispecchia la riduzione del capitale sociale deliberata dall’organo direttivo. La responsabilità per il mancato esercizio dei diritti sociali è azionabile esclusivamente ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.
Il Fatto
Il Rettore di un’Ateneo calabrese, nella veste di agente contabile consegnatario delle azioni detenute dall’Università, ha reso il conto giudiziale per l’esercizio 2019, utilizzando il modello 22 allegato al d.P.R. n. 194/1996. Il conto riguardava una sola società partecipata, priva di dipendenti e con fatturato medio inferiore al milione di euro nel triennio precedente, la cui partecipazione il MEF aveva segnalato in contrasto con l’art. 20 TUSP, poi inserita nel piano di razionalizzazione approvato dall’Ateneo.
Il Magistrato istruttore, nella relazione, aveva prospettato l’inammissibilità del conto, ritenendo che le quote di partecipazione non andassero incluse tra i beni in custodia soggetti a giudizio di conto. Il Collegio, con precedente pronuncia, ha dichiarato l’ammissibilità del giudizio e restituito gli atti per il prosieguo dell’istruttoria, conclusa con richiesta di discarico.
La Motivazione della Corte
Sul piano formale il conto supera ogni censura: è sottoscritto dall’agente, vistato dal responsabile del servizio finanziario e corredato dal provvedimento di parifica, oltre che dalla documentazione richiesta. La gestione è rappresentata secondo il modello previsto per i consegnatari di azioni, con indicazione della consistenza iniziale e finale della partecipazione.
Nel merito, la questione centrale riguarda l’individuazione del soggetto responsabile in caso di perdita di valore della partecipazione azionaria. La Corte richiama la distinzione tra “amministrazione/potere di spesa” e “maneggio/custodia” dei beni e il principio secondo cui l’agente contabile non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto o l’esercizio del diritto di opzione (Cass. SS.UU. n. 7390 del 2007).
L’istruttoria ha accertato che la riduzione di valore dell’unica azione, passata da 600 a 200 euro, è derivata esclusivamente dalla decisione dell’organo competente di procedere alla riduzione del capitale sociale per perdite, con contestuale aumento fino alla quota minima. La partecipazione rappresentava il 2% del capitale: al diminuire del capitale è diminuito corrispondentemente il valore dell’azione, senza alcuna condotta gestoria imputabile al consegnatario.
La Corte precisa inoltre che il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può integrare ipotesi di responsabilità azionabile davanti alla Corte dei conti, ma solo ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile, restando estranea al giudizio di conto la valutazione delle scelte di gestione societaria. Ne deriva la regolarità della gestione e l’ammissione del contabile a discarico, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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