Escluso il moltiplicatore del montante contributivo al militare cessato per inidoneità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 129 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’incremento del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 a favore del personale militare non spetta a chi sia cessato dal servizio per inidoneità psicofisica prima del raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito. Il moltiplicatore è configurato dal legislatore come alternativo all’ausiliaria e presuppone, quindi, che l’interessato abbia titolo al collocamento in quella posizione, ossia sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti di età. La cessazione anticipata dal servizio, qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria e, di conseguenza, esclude il diritto al beneficio. Il difetto della condizione anagrafica e di quella psicofisica richiesta dall’art. 996 COM non è compensato dalla sopravvenuta inidoneità.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza n. 262/2022, aveva accertato il diritto di un Luogotenente della Guardia di Finanza, titolare di pensione ordinaria di inabilità, alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante incremento del montante contributivo, pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, con decorrenza dalla data di cessazione. L’INPS era stato condannato alla corresponsione degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione.
L’Istituto previdenziale ha proposto appello, deducendo la violazione e falsa applicazione della medesima norma per insussistenza dei presupposti di legge. Il Comando Generale della Guardia di Finanza, costituitosi, ha chiesto in via principale la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l’accoglimento dell’appello. L’appellato non si è costituito in secondo grado.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha escluso qualsiasi lesione del contraddittorio, poiché sia l’atto di appello sia il decreto di fissazione dell’udienza erano stati correttamente notificati al difensore presso il quale l’appellato era costituito in primo grado; la mancata costituzione in appello rientra tra le facoltà della parte.
In limine litis è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comando Generale della Guardia di Finanza. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995, la competenza sulla determinazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate è stata trasferita all’Inpdap e, dal 1° gennaio 2012, all’INPS, per effetto della successione disposta dall’art. 21, comma 1, del d.l. n. 201/2011. Nel caso di specie il trattamento era stato liquidato direttamente dall’INPS.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la portata dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, che riconosce l’incremento del montante contributivo al personale ad ordinamento civile escluso dall’ausiliaria e al personale militare che, per inidoneità psicofisica sopravvenuta, non possa accedere o permanere nella posizione di ausiliaria. L’art. 992 COM stabilisce che il collocamento in ausiliaria avviene “esclusivamente” a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, o a domanda per riduzione dei quadri. Il raggiungimento del limite di età costituisce dunque condizione imprescindibile, unitamente alla volontà di essere richiamato in servizio e alla permanenza dell’idoneità richiesta dall’art. 996 COM.
Richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 13 del 6 maggio 2019, la Corte ha ribadito che il moltiplicatore è alternativo all’ausiliaria e che il beneficio presuppone il titolo al collocamento in tale posizione. La cessazione anticipata dal servizio, qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria. Il beneficio non è stato voluto per indennizzare chi non ha potuto fruire dell’ausiliaria perché cessato prima dei limiti di età, bensì per chi, avendone diritto, non vi è potuto rientrare per motivi di salute.
Nel caso concreto, l’interessato è cessato dal servizio per inidoneità permanente prima del limite di età, senza i requisiti psicofisici e anagrafici per accedere all’ausiliaria. L’appello è stato quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e declaratoria di non spettanza del beneficio. Nulla per le spese, data la gratuità delle cause previdenziali e la mancata costituzione dell’appellato.
Nota della Redazione
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