Annullamento ex lege crediti sotto mille euro solo su istanza di parte (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 12 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle materie di contabilità pubblica, l’ente impositore può agire nei confronti dell’agente della riscossione con il giudizio a istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. d), cod. giust. cont., categoria residuale e aperta, per ottenere il mero accertamento dei rapporti di dare e avere e della definitiva dispersione delle ragioni creditorie. La domanda intesa al risarcimento del danno patrimoniale, pur ammissibile in tale sede, è infondata quando, dopo la condotta omissiva del concessionario, intervenga l’annullamento automatico ex lege dei debiti di importo inferiore a mille euro disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018: tale fatto, estraneo alla condotta dell’agente, è da solo sufficiente a interrompere il nesso eziologico con la mancata entrata. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è invece inammissibile, potendo trovare ingresso solo nell’azione erariale della Procura regionale e sul presupposto di una condanna penale irrevocabile.
Il Fatto
Una società in house che gestisce il trasporto pubblico locale aveva iscritto a ruolo una sanzione amministrativa pecuniaria per mancanza di valido titolo di viaggio, irrogata con ordinanza-ingiunzione notificata nel 2004. Il ruolo era stato trasmesso al concessionario della riscossione nel 2007. Il concessionario non aveva notificato la cartella di pagamento né altro atto interruttivo entro il termine quinquennale, sicché il debitore, con opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., aveva ottenuto dal giudice di pace una pronuncia che dichiarava estinta per prescrizione la pretesa creditoria.
La società ha quindi convenuto l’Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del concessionario, la condanna al pagamento della somma con maggiorazione e interessi e il risarcimento del danno all’immagine. Il giudizio è stato introdotto in riassunzione, dopo che il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione applicando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5569/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti le controversie in materia di contabilità pubblica, tra cui quelle sulla corretta gestione del denaro pubblico da parte degli agenti contabili. La società in house è equiparabile a una pubblica amministrazione, e il danno al suo patrimonio è qualificabile come danno erariale. Il rapporto tra ente impositore e concessionario, pur di origine pattizia, è interamente attratto nella contabilità pubblica.
Infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. La ricorrente ha chiesto di accertare l’inadempimento del concessionario rispetto a specifici obblighi di servizio, con conseguente declaratoria della dispersione dei crediti per prescrizione. La fattispecie rientra nella categoria residuale dell’art. 172, comma 1, lett. d), cod. giust. cont., che affida alla giurisdizione contabile i giudizi a istanza di parte nelle materie di contabilità pubblica, senza necessità di interpositio legislatoris. L’aggiunta “e comunque nelle materie di contabilità pubblica” ha valore rafforzativo, sia per la giurisdizione sia per l’ammissibilità dell’azione. La domanda, volta alla verifica dei rapporti di dare e avere, non persegue l’accertamento degli elementi della responsabilità amministrativa e non si sovrappone all’azione erariale.
Cadono anche le eccezioni fondate sul procedimento di discarico ex artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999. La prescrizione del credito accertata dal giudice ordinario con sentenza irrevocabile ha effetto assorbente e preclusivo: il ruolo era stato trasmesso nel 2007 e il concessionario aveva circa due anni per notificare la cartella entro il termine quinquennale, senza porre in essere alcuna attività. Risultano inadempiute sia l’obbligazione di risultato sia quella di mezzi. Il credito, di importo inferiore a 300 euro, è inoltre sottratto ex lege al controllo di cui all’art. 19, sicché il giudice non può procedere all’accertamento del colpevole inadempimento.
Nel merito la domanda è infondata per ragioni assorbenti. L’art. 4 del d.l. n. 119/2018 ha disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, tra i quali rientra quello in esame. Se il credito non fosse stato annullato per prescrizione, l’annullamento sarebbe comunque intervenuto ex lege, per una scelta legislativa non irragionevole. Ne deriva l’interruzione del nesso eziologico tra l’inoperosità del concessionario e la mancata entrata, per il sopravvenuto fatto estraneo alla sua condotta.
Il Collegio esclude altresì la colpa del concessionario, scriminata dall’obiettiva incertezza applicativa delle disposizioni sul discarico delle quote inesigibili. La domanda di danno all’immagine è dichiarata inammissibile: può essere oggetto di giudizio contabile solo nell’ambito dell’azione risarcitoria promossa dalla Procura regionale, sul presupposto di una condotta illecita accertata con sentenza penale irrevocabile. Le spese di lite sono compensate per la novità della questione e il susseguirsi degli interventi legislativi.
Nota della Redazione
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