Sindaco di partecipata non è agente contabile dopo declaratoria incostituzionalità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 207 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma regionale che qualificava come agenti contabili i componenti degli organi di controllo di società a partecipazione pubblica priva detti soggetti della qualità di consegnatari e della legittimazione passiva nel giudizio di conto. L’agente contabile è esclusivamente il soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto giudiziale; tale qualità non può essere attribuita dalla legge regionale in contrasto con i principi della legislazione statale. L’assenza di un valido atto di parifica, privo della sottoscrizione digitale della dichiarazione di conformità, impedisce il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale.
Il Fatto
Il consegnatario, nella qualità dichiarata di componente del collegio sindacale della società a partecipazione regionale, aveva reso il conto giudiziale relativo alle quote di partecipazione della Regione per l’esercizio 2022. Il Magistrato istruttore rilevava due profili di irregolarità: la mancata sottoscrizione digitale della dichiarazione di conformità apposta sul decreto di parifica e la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma regionale che fondava la qualifica di agente contabile, proponendo la dichiarazione di improcedibilità della gestione.
L’agente contabile si costituiva chiedendo, in via principale, la dichiarazione di improcedibilità del conto e, in subordine, il discarico senza addebiti. All’udienza, nessuno compariva per l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente preso atto dell’assenza di un valido atto di parifica, rilevando che la dicitura “copia informatica conforme” non era stata sottoscritta digitalmente, in violazione delle regole tecniche sulla formazione e conservazione dei documenti informatici. Ha quindi richiamato il principio per cui solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio, quale elemento imprescindibile per l’esame giudiziale del conto stesso.
Nel merito, ha accertato che la norma regionale istitutiva della qualifica di agente contabile per i componenti degli organi di controllo delle società a partecipazione pubblica era stata dichiarata costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Tale disposizione, infatti, individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni e, anzi, in conflitto di interessi in quanto componenti di organi di controllo.
La Corte ha precisato che la qualità di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto: nel caso di partecipazioni societarie, essa spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Il componente del collegio sindacale non ha tale disponibilità e non può essere considerato agente contabile di fatto, non avendo maneggio alcuno.
La declaratoria di improcedibilità non definisce il giudizio nel merito, ma impone all’amministrazione di acquisire il conto da parte del soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, ferme restando le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento. Il giudizio è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese per la natura officiosa del giudizio.
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Nota della Redazione
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