Rinuncia agli atti del giudizio pensionistico e estinzione dichiarata con sentenza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 137 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di primo grado davanti alla Corte dei conti, demandato al giudice monocratico, la rinuncia agli atti del giudizio accettata dalle altre parti determina l’estinzione del processo, che va dichiarata con sentenza. L’accettazione della parte che si sia costituita solo dopo la notificazione della rinuncia è superflua, poiché l’art. 306, primo comma, cod. proc. civ. le attribuisce rilievo solo se provenga dalle parti già costituite al momento della rinuncia. L’estinzione esclude che si provveda sulle spese di lite.
Il Fatto
Trentasette dipendenti dell’amministrazione penitenziaria avevano proposto giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, chiedendo il riscatto a titolo gratuito del periodo legale del corso di laurea, sia ai fini della carriera lavorativa sia ai fini pensionistici.
Con sentenza non definitiva la Corte aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul capo relativo alla carriera, assegnando termine per memorie sul residuo capo pensionistico. Successivamente i ricorrenti hanno rinunciato agli atti del giudizio, notificando la rinuncia alle altre parti. L’INPS si è costituito dopo la notificazione, prendendo atto della rinuncia e accettandola; il Ministero della Giustizia non ha formulato obiezioni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’accettazione della rinuncia da parte dell’INPS. L’Istituto si è costituito soltanto dopo la notificazione della rinuncia: l’accettazione era dunque superflua, perché l’art. 306, primo comma, cod. proc. civ. le riconosce rilievo unicamente quando provenga dalle parti già costituite alla data in cui la rinuncia è formulata. Il richiamo è a Cass. n. 6442/1998.
Quanto al Ministero della Giustizia, l’assenza di obiezioni alla rinuncia — notificata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e direttamente presso il Ministero — consente di reputare che anche quest’ultimo l’abbia accettata. Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110, comma 6, cod. giust. cont.
La Corte precisa poi la forma del provvedimento. Poiché la decisione è demandata al giudice monocratico, l’estinzione va dichiarata con sentenza. La conclusione si desume dal secondo comma dell’art. 178 cod. proc. civ., che consente il reclamo al collegio avverso l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore che non operi come giudice unico: se il provvedimento non è impugnabile nel grado, esso ha natura di sentenza quando è emesso dal monocratico. La stessa conclusione discende dal secondo comma dell’art. 308 cod. proc. civ., che per il rigetto del reclamo prevede la pronuncia di una sentenza appellabile.
Infine, l’estinzione esclude che vi sia luogo a provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 110, comma 7, cod. giust. cont. La Corte dichiara estinto il giudizio e fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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