Ricalcolo pensione dipendente locale: improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 130 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso dal dipendente di ente locale per la rideterminazione del trattamento in applicazione degli incrementi previsti dal CCNL del 21 maggio 2018, sussiste la legittimazione passiva anche del Comune datore di lavoro, quale ente cointeressato alla procedura di adeguamento delle posizioni assicurative. Ove l’INPS abbia già provveduto al ricalcolo della pensione e al pagamento degli arretrati, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere e venir meno dell’interesse ad agire. La novità del principio enunciato dalle SS.RR. con la decisione n. 1/QM/2021 giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Comune di Napoli e cessata dal servizio in data anteriore all’entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018, ha chiesto al giudice contabile di dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione degli incrementi economici previsti dagli artt. 62 e 65 del CCNL.

Il Comune di Napoli ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo la natura meramente ordinatoria del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 del CCNL, e ha rappresentato di aver adempiuto agli oneri di competenza, spettando all’INPS il ricalcolo mediante la procedura “Passweb”. L’INPS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo già provveduto al ricalcolo e all’accredito degli arretrati.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico affronta anzitutto l’eccezione preliminare di rito. La circolare n. 26 del 13 febbraio 2019 attribuisce alla struttura territoriale competente la riliquidazione della pensione “da effettuarsi a qualsiasi titolo”. La stessa circolare impone agli enti datori di lavoro di prendere in carico la posizione assicurativa, inserire un nuovo “ultimo miglio” e dare puntuale comunicazione all’Istituto.

Da ciò discende la legittimazione passiva del Comune di Napoli, quale ente datore di lavoro e cointeressato alla procedura di adeguamento. Il Comune è stato pertanto correttamente evocato in giudizio.

Nel merito, l’ente previdenziale ha dedotto e comprovato di aver provveduto al ricalcolo della pensione e al pagamento di quanto dovuto. Essendo cessata la materia del contendere, è venuto meno l’interesse ad agire della ricorrente. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione, in considerazione della novità del principio di diritto enunciato dalle SS.RR. con la decisione n. 1/QM/2021. Il Giudice Unico, in composizione monocratica, dichiara definitivamente l’improcedibilità del ricorso, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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