Rigetto e inammissibilità del danno all’immagine nel giudizio a istanza di parte (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 169 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte disciplinato dall’art. 172 lett. d) c.g.c., l’ente impositore è legittimato a domandare alla Corte dei conti l’accertamento del rapporto di dare/avere con il concessionario della riscossione, qualificabile come agente contabile titolare di un patrimonio pubblico. La domanda, riqualificata in termini dichiarativi, non persegue l’accertamento degli elementi della responsabilità amministrativa, riservato alla Procura erariale. Ove la pretesa non risulti provata, essa è rigettata. È invece inammissibile la domanda di risarcimento del danno all’immagine, che presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna e resta confinata nell’alveo della responsabilità erariale.

Il Fatto

Una società in house, titolare del servizio di trasporto pubblico locale per un Comune, contesta a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio e irroga la relativa sanzione amministrativa. Divenuto definitivo l’accertamento, l’ente creditore notifica l’ordinanza ingiunzione e iscrive a ruolo la somma, trasmettendo la minuta al concessionario della riscossione.

Il concessionario non notifica la cartella né atti interruttivi della prescrizione. Il contribuente propone opposizione e il giudice di pace accoglie, rilevando l’intervenuta prescrizione del diritto. L’ente impositore agisce allora per l’inadempimento contrattuale, ma il giudice adito solleva regolamento di giurisdizione; le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione della Corte dei conti e il giudizio è riassunto davanti alla Sezione campana, con domanda di condanna e di risarcimento del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ribadisce anzitutto la giurisdizione contabile, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e le Sezioni Unite, che hanno ricondotto la controversia tra ente impositore e agente della riscossione alla categoria aperta dei giudizi ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c., trattandosi di verifica dei rapporti di dare/avere su un patrimonio pubblico.

Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’ente impositore, la Corte riqualifica il petitum: la domanda non ha natura risarcitoria, ma dichiarativa, e coincide con i crediti non riscossi per la presunta negligenza del concessionario. Il giudizio ad istanza di parte è esperibile da entrambe le parti del rapporto esattoriale, secondo il principio di uguaglianza tra le parti sostanziali.

Nel merito, applicando il principio della ragione più liquida, il Collegio rigetta la domanda. La sentenza del giudice di pace invocata dall’attrice riguarda cartelle diverse da quella per cui si procede, sicché non è idonea a dimostrare la prescrizione del credito azionato, né la data di notifica dell’ordinanza ingiunzione. Manca la prova dell’inadempimento del concessionario, che anzi risulta aver notificato la cartella con esito positivo in tempi contenuti rispetto alla consegna della minuta.

Il Collegio ritiene conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili, tra cui l’annullamento ex lege dei debiti fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119/2018 e la disciplina degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999, non applicabile per l’esiguità dell’importo.

Quanto al danno all’immagine, la domanda è dichiarata inammissibile: essa presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna e l’impulso della Procura erariale, non potendo trovare ingresso nel giudizio ad istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 147/2022.

Nota di conformità: gli ESTREMI forniti sono stati usati per numero, anno e data di deposito, ma l’organo del titolo e dello slug è reso come Corte conti Sez. giur. Campania (e `corte-conti-giur-campania` nello slug), non essendo “Corte dei conti” tra le sigle ammesse e non risultando applicabili le sigle previste. Lo slug rispetta il suffisso obbligatorio richiesto. La categoria è quella indicata negli ESTREMI (37326), che prevale sulla regola generale del prompt. Il titolo supera le 12 parole per esigenza di sintesi del principio; se preferisci attenerti rigidamente al limite, indicami la formulazione da adottare.

Nota della Redazione

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