Responsabilità agente riscossione e annullamento ex lege debiti sotto mille euro (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 174 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, l’ente impositore può convenire l’agente della riscossione dinanzi al giudice contabile per accertare l’inadempimento nell’esazione dei ruoli affidati. La domanda, riqualificata in termini di verifica dei rapporti di dare-avere tra i soggetti del rapporto esattoriale, non persegue l’accertamento degli elementi della responsabilità amministrativa ed è estranea alle finalità risarcitorie riservate alla Procura erariale. Tuttavia, quando il credito azionato rientra nei carichi annullati ex lege dall’art. 4 del d.l. n. 119/2018, la pretesa è giuridicamente infondata: l’annullamento automatico del debito prescinde dall’accertamento delle cause della mancata esazione, compresa l’intervenuta prescrizione. La domanda di danno all’immagine, infine, non può trovare ingresso nel giudizio ad istanza di parte.
Il Fatto
La società titolare del servizio di trasporto pubblico locale aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione. Divenuto definitivo l’accertamento e non pagata la somma in misura ridotta, l’ente creditore notificava ordinanza-ingiunzione e iscriveva a ruolo la somma, trasmettendo la minuta al concessionario della riscossione.
L’agente non notificava la cartella di pagamento né atti interruttivi della prescrizione. Il contribuente proponeva opposizione davanti al giudice ordinario, che annullava l’iscrizione esattoriale per intervenuta prescrizione. La società agiva allora per l’inadempimento contrattuale del concessionario; dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, la Cassazione a Sezioni Unite riconosceva la giurisdizione della Corte dei conti, innanzi alla quale il giudizio veniva riassunto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ribadisce anzitutto la propria giurisdizione, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5569/2023, che ha ricondotto la controversia tra ente impositore e agente della riscossione alla materia della contabilità pubblica.
Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, il Collegio qualifica il ricorso come giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c. La domanda non è meramente risarcitoria, ma va riqualificata come verifica dei rapporti di dare-avere parametrata al carico affidato e non riscosso. La categoria residuale è aperta e ricomprende le controversie in cui si controverta sulla gestione di denaro pubblico da parte dell’agente contabile.
Il Collegio antepone quindi il merito all’ulteriore eccezione di elusione del procedimento di discarico, in applicazione del principio della ragione più liquida. Nel merito, l’esame dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018 conduce al rigetto. La norma annulla automaticamente i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il credito azionato ricade pienamente in tale disciplina: il carico risulta affidato nel dicembre 2007 per un importo inferiore alla soglia e l’annullamento opera di diritto. A nulla rileva la sopravvenuta prescrizione, poiché le cause della perdita del credito non sono necessariamente imputabili al concessionario, né la volontà legislativa impone l’esame delle vicende concrete della mancata esazione.
Resta assorbito ogni altro profilo, compreso quello relativo alla imputabilità dell’inadempimento, esclusa per i crediti di esiguo importo. Quanto alla domanda di danno all’immagine, essa è inammissibile: presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna e l’azione del requirente contabile, condizioni estranee al giudizio ad istanza di parte. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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