Ottemperanza alle sentenze civili del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Lazio n. 868 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza dinanzi al tribunale amministrativo regionale è competente a garantire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, anche di merito, passate in giudicato, quando l’obbligo di conformarsi gravi su un’amministrazione pubblica. L’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. consegue alla mera prova della mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale da parte dell’ente intimato, il quale, costituitosi, non abbia fornito elementi ostativi. In tale sede il giudice assegna all’amministrazione inadempiente un termine per provvedere ed eventualmente nomina un commissario ad acta che sostituisca l’ente inerte. La penalità di mora non è dovuta quando le somme riconosciute in sede civile siano di modesta entità e il giudice ordinario abbia già condannato l’amministrazione al pagamento degli interessi di mora.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto due pronunce favorevoli dinanzi al giudice del lavoro. Con una prima sentenza, confermata in appello, il Ministero era stato condannato a corrispondere un’indennità pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Con un secondo provvedimento, invece, l’amministrazione era stata obbligata ad attivare la carta elettronica per l’aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022. Le sentenze erano state notificate al Ministero e risultavano passate in giudicato. L’ente pubblico non aveva tuttavia provveduto a dare esecuzione ai provvedimenti.
La Motivazione della Corte
La questione è stata decisa in sede di giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione, ossia l’avvenuta notificazione delle sentenze all’amministrazione e il loro passaggio in giudicato. Il Ministero dell’istruzione, pur costituitosi con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, non aveva corrisposto quanto dovuto né allegato elementi ostativi all’adempimento. Il giudice ha pertanto ritenuto il ricorso fondato, non risultando alcuna attività esecutiva da parte dell’ente.
La decisione si fonda sulla natura del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., che consente di ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo e di quelle del giudice ordinario, come nel caso di specie, quando l’obbligo di conformarsi riguardi la pubblica amministrazione. L’inerzia dell’ente d’ufficio non necessita di particolari accertamenti, essendo sufficiente la prova della mancata ottemperanza per l’accoglimento della domanda.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio l’ha esclusa facendo applicazione del principio già espresso dal TAR Lazio, Latina, sez. I, 30 maggio 2026 n. 629, richiamato nella motivazione: la modesta entità delle somme dovute e l’avvenuta condanna al pagamento degli interessi da parte del giudice civile escludono l’ulteriore sanzione pecuniaria. Il giudice ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni per adempiere, disponendo che, in caso di perdurante inerzia, subentri il commissario ad acta individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina.
La pronuncia si conclude con la condanna del Ministero alle spese di lite e al pagamento del compenso per il commissario, liquidato in via forfetaria, salvo conguaglio da corrispondere a seguito di documentata relazione.
Nota della Redazione
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