Silenzio-rigetto sull’accesso agli atti e interesse del confinante (TAR Sicilia n. 694 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990. L’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 garantisce comunque l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. La titolarità di fondi confinanti con le aree interessate dall’iniziativa comunale e la pendenza di contenziosi civili sui medesimi beni fondano l’interesse ostensivo. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza integra silenzio-rigetto illegittimo e impone l’accertamento del diritto e l’ordine di provvedere.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni siti nel territorio comunale, ha presentato in data 9 luglio 2025 un’istanza di accesso agli atti al Comune, chiedendo la nota comunale indirizzata al Dipartimento regionale della Protezione civile, il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una via di fuga in una determinata località, la deliberazione di Giunta municipale e ogni ulteriore documentazione presupposta e conseguenziale.
Il ricorrente ha rappresentato che i propri terreni confinano con aree di proprietà comunale direttamente interessate dall’iniziativa e che pendono innanzi al Tribunale di Termini Imerese due giudizi civili aventi ad oggetto diritti reali sulle medesime aree. L’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro nel termine di legge, determinando la formazione del silenzio-rigetto impugnato, unitamente alla domanda di accertamento del diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, che subordina l’accesso alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è richiesta l’ostensione. Richiama altresì l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che assicura in ogni caso l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici.
La sentenza colloca il diritto di accesso tra i principi generali dell’attività amministrativa, funzionale alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., richiamando il precedente delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 10 del 2020. Chiarisce inoltre, sulla scorta di Cons. Stato, sez. VI, n. 3780 del 2021 e Cons. Stato, sez. V, n. 862 del 2022, che l’interesse ostensivo sussiste quando la conoscenza della documentazione è strumentale alla tutela in giudizio o alla difesa di situazioni giuridiche soggettive, anche in presenza di contenziosi pendenti tra le parti.
Nel caso concreto il Collegio rileva che il ricorrente è proprietario di terreni confinanti con le aree interessate dal progetto comunale e che pendono giudizi civili aventi ad oggetto diritti reali sui medesimi fondi. La documentazione richiesta risulta perciò direttamente collegata alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente e potenzialmente rilevante ai fini della difesa dei propri diritti nelle controversie in corso.
L’Amministrazione, non adottando alcun provvedimento espresso e mantenendo una condotta meramente omissiva, ha violato la disciplina in materia, con conseguente illegittimità del silenzio-rigetto. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto all’ostensione e ordine di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Collegio respinge invece la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la Commissione competente aveva richiesto, con due distinte comunicazioni, la produzione della dichiarazione dei redditi del padre del ricorrente per l’anno 2024, necessaria alla verifica dei requisiti reddituali del nucleo familiare, e il ricorrente non ha depositato la documentazione entro i termini assegnati. In sua assenza non è possibile accertare i presupposti reddituali del beneficio. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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