Improcedibilità per sopravvenuta rinuncia all’interesse nel contenzioso sul ripiano dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 14289 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa nel corso del giudizio, integra un’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse che conduce alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La rinuncia all’interesse alla definizione del merito prescinde da una valutazione circa la fondatezza delle censure prospettate e determina l’esaurimento del rapporto processuale senza statuizione sulle questioni di merito. La declaratoria di improcedibilità non configura una pronuncia di accoglimento né di rigetto, ma costituisce un esito processuale autonomo che lascia impregiudicata ogni questione sostanziale. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità e complessità delle questioni trattate.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella fornitura di dispositivi medici, impugnava la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 e i relativi allegati, con cui erano stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015, nonché gli atti presupposti, tra cui i decreti del Ministero della Salute del 6.7.2022 e del 6.10.2022 in materia di certificazione del superamento del tetto di spesa e di linee guida.
Il ricorso, proposto anche avverso le delibere delle aziende sanitarie piemontesi che avevano certificato il fatturato dei singoli fornitori, era affidato a plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato il 18 giugno 2026, la società ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione — resa prima della discussione nel merito — integra la fattispecie dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La Corte ha precisato che la valutazione dell’interesse alla decisione deve essere operata con riferimento al momento della definizione del giudizio e che la sua sopravvenuta carenza, quando dichiarata espressamente dalla parte, comporta l’esaurimento del rapporto processuale senza necessità di esaminare il merito delle censure. La pronuncia di improcedibilità costituisce pertanto un esito autonomo del processo, che non implica alcuna statuizione sulla fondatezza delle doglianze né sulla legittimità dei provvedimenti impugnati.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità e la complessità delle questioni giuridiche e fattuali emerse nel corso del giudizio, che giustificano l’eccezione al principio di soccombenza.
In definitiva, la declaratoria di improcedibilità — disposta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 — ha chiuso il giudizio senza entrare nel merito delle complesse questioni relative al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
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Nota della Redazione
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