Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. e liquidazione del quantum (Cass. civ. Sez. III n. 3477 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale d’appello ai soli effetti civili, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., l’intero giudizio relativo alle statuizioni civili è rimesso al giudice civile competente per valore in grado di appello, nella sua sede propria. Il giudizio di rinvio così introdotto si svolge secondo la disciplina del giudizio di rinvio civile e non è limitato alla sola verifica dell’an debeatur. La condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale di appello, quando questa sia stata impugnata dall’imputato con estensione dell’efficacia ai capi civili ex art. 574, comma 4, c.p.p., non determina la formazione del giudicato interno sull’azione civile. Ne consegue che la domanda di liquidazione del quantum proposta in riassunzione è ammissibile e che il giudice del rinvio non può scindere la decisione sull’an da quella sul quantum, né dichiarare quella statuizione coperta da giudicato.
Il Fatto
Una società e il suo legale rappresentante, già costituitisi parte civile in un processo penale per reati informatici e di corrispondenza, avevano ottenuto la condanna del dipendente al risarcimento del danno, con provvisionale. In appello la pronuncia veniva parzialmente riformata, con riduzione della pena e revoca della provvisionale. La Cassazione, in sede penale, annullava la sentenza ai soli effetti civili e rinviava al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p.
Riassunto il giudizio dinanzi alla corte distrettuale, gli attori chiedevano la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice del rinvio riteneva invece che il proprio compito fosse limitato alla verifica del nocumento e alla spettanza della provvisionale, escludendo dalla cognizione la determinazione del quantum, perché la statuizione che rimetteva la liquidazione a separata sede sarebbe stata coperta da giudicato.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono ritenuti fondati. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver considerato coperta da giudicato interno la statuizione sulla liquidazione in separata sede, scindendo illegittimamente la decisione sull’an da quella sul quantum, e per aver disatteso i principi sull’oggetto del giudizio rescissorio di rinvio.
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 622 c.p.p. e osserva che il giudice territoriale, pur richiamando la qualificazione del giudizio di rinvio come giudizio civile secondo gli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., ha poi erroneamente delimitato l’oggetto della cognizione. Egli ha ritenuto che la domanda di quantificazione non potesse essere ampliata, perché quello non era il separato giudizio civile destinato alla determinazione del quantum, e che la condanna generica dovesse intendersi passata in giudicato.
Il Collegio ribadisce che l’annullamento ai soli effetti civili rimette l’intero giudizio relativo alle statuizioni civili al giudice competente, nella sua sede propria, in ragione della separazione tra rapporto penale e rapporto civile. La corte distrettuale ha invece seguito un orientamento superato, non conformandosi all’orientamento consolidato di legittimità richiamato nella stessa sentenza impugnata e ribadito dal provvedimento in esame.
La Corte chiarisce che, nell’ipotesi di annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale d’appello recante condanna generica al risarcimento, si realizza una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello. Questi può procedere alla liquidazione del danno anche ove la parte civile non abbia impugnato l’omessa pronuncia sul quantum. Ciò perché l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale estende la sua efficacia alla condanna alle restituzioni e al risarcimento, ex art. 574, comma 4, c.p.p., e dunque deve escludersi il giudicato interno sull’azione civile. Questa è sottoposta al giudice del rinvio nella sua integrità, senza scissione tra an e quantum.
Il ricorso è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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