Nelle controversie bancarie, la ricerca delle rimesse solutorie va preceduta dal ricalcolo del saldo senza gli addebiti nulli (Cass. civ. Sez. I n. 19182 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la nullità di clausole contrattuali e di prassi bancarie contrarie a norme imperative e la conseguente domanda di ripetizione di indebito, l’individuazione dei versamenti aventi natura solutoria deve essere preceduta dalla cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, operazione che non viola l’art. 1422 cod. civ. Solo all’esito di tale rettifica è possibile qualificare i singoli versamenti come solutori e, quindi, valutarne la ripetibilità, ferma la prescrizione del relativo diritto. La deduzione della banca circa la pendenza del rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
Il correntista e una società, agendo ex art. 2033 cod. civ., citavano la banca per sentire accertare l’usurarietà degli interessi e l’invalidità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale, alle valute e alle commissioni sui conti correnti, chiedendo la condanna dell’istituto alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda restitutoria, condannando la banca al pagamento di una somma in favore degli attori.
La Corte d’Appello, pronunciando sul gravame della banca, dichiarava invece inammissibile l’azione di restituzione per la mancata allegazione e prova delle rimesse solutorie, rigettava la domanda risarcitoria e rideterminava i saldi sulla base del metodo utilizzato dal consulente tecnico, che individuava le rimesse solutorie per poi sottrarre le competenze il cui diritto alla ripetizione era prescritto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i motivi riguardanti l’ammissibilità dell’azione di ripetizione in pendenza del rapporto e l’onere probatorio del correntista. Richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010, la Corte afferma che i versamenti eseguiti su un conto affidato, il cui passivo non abbia superato il limite del fido, non hanno natura solutoria ma meramente ripristinatoria della provvista. Ne consegue che l’azione di ripetizione può essere esercitata anche in costanza di rapporto, ma solo se il versamento abbia avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, come nel caso di versamenti su un conto scoperto. Spetta comunque al correntista, secondo le regole generali del processo, allegare e provare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi.
La Corte affronta quindi la questione, centrale nel giudizio, del saldo da assumere quale base di partenza: se il cd. “saldo banca” oppure il cd. “saldo rettificato”, epurato dalle annotazioni illegittime. Ribadita l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, la Corte aderisce all’orientamento, fatto proprio dall’ordinanza n. 9141 del 2020, secondo cui, nella domanda di nullità delle clausole e di ripetizione dell’indebito, la ricerca dei versamenti solutori deve essere preceduta dall’individuazione e dalla cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime dichiarate nulle. Tale operazione di rettifica è una mera fictio iuris che non viola l’art. 1422 cod. civ., ma consente di distinguere le rimesse apparentemente solutorie da quelle effettivamente tali.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ritiene fondato il quinto motivo di ricorso, con cui si contestava l’utilizzo del saldo banca anziché di quello ricalcolato ai fini della prescrizione, e rigetta gli altri motivi. In particolare, reputa infondate le censure relative all’ammissibilità dell’appello e alla formazione del giudicato interno, trattandosi di mere argomentazioni e non di autonome statuizioni, e quelle concernenti la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcuna motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria.
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Nota della Redazione
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