Tariffe forensi: abolito il «di regola» impedisce la liquidazione sotto i 26.000 euro (Cass. civ. Sez. 3 n. 19049 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi a carico del soccombente, la soppressione delle parole «di regola» dal comma 6 dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014, operata dal d.m. n. 147/2022, ha reso inderogabile il limite minimo ivi previsto per le cause di valore indeterminabile, che si considerano quindi di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00. Ne consegue l’illegittimità della liquidazione effettuata sulla base dello scaglione tariffario inferiore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. Resta salvo il potere del giudice di tenere conto dell’oggetto e della complessità della controversia all’interno dello scaglione così individuato.
Il Fatto
Il ricorrente principale, conduttore di un immobile sin dal 1979, era stato destinatario di un atto di precetto per il rilascio dell’immobile, notificato dalla società di gestione del risparmio subentrata nel rapporto in seguito al conferimento del patrimonio immobiliare al fondo. Proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado, il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi, mentre la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale, lamentando, con il primo motivo, l’illegittima liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inefficacia della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., depositata anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione del controricorrente, in conformità al principio per cui la proposta resa in violazione del contraddittorio è priva di effetti processuali e va dichiarata inefficace.
Esaminando il ricorso principale, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità sotto plurimi profili. L’atto introduttivo non soddisfa il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per l’omessa esposizione dei fatti di causa in modo chiaro e autosufficiente. I motivi risultano altresì affetti da difetto di specificità, non individuando le statuizioni impugnate né instaurando un confronto critico con la motivazione della sentenza, con conseguente violazione anche dei nn. 4 e 6 della medesima disposizione. In particolare, le censure sulla legittimazione ad agire si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie, mentre quelle sul titolo esecutivo non aggrediscono l’autonoma ratio decidendi basata sulla tardività della questione.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, in materia di liquidazione delle spese. Il giudice d’appello, pur riconoscendo il valore indeterminabile della controversia, aveva applicato lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 in ragione della «semplicità e ripetitività» delle questioni. La Corte ha chiarito che il precedente orientamento che ammetteva tale possibilità si fondava sull’inciso «di regola» contenuto nel comma 6 dell’art. 5 del d.m. 55/2014. Tale inciso è stato però soppresso dall’art. 2, comma 2, lett. b), del d.m. n. 147/2022, con l’intento di ridurre la discrezionalità del giudice e garantire omogeneità applicativa.
Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese del grado di appello in favore della società controricorrente secondo i parametri dello scaglione corretto, ritenendo assorbito il profilo concernente la mancata liquidazione delle spese della fase inibitoria. Il secondo motivo del ricorso incidentale, volto ad ottenere la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., è stato infine dichiarato inammissibile, trattandosi di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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