Il sindacato di legittimità sulla motivazione della compensazione delle spese non si estende alla sua opportunità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8499 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale e il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che le spese non siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione sull’opportunità della compensazione, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altri giusti motivi, esula dal sindacato di legittimità. Resta invece censurabile la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito ha sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. L’assoluta novità della questione, che può giustificare la compensazione, non deve necessariamente investire la valutazione giuridica ma può riguardare anche la dimensione fattuale.
Il Fatto
La vicenda origina dal giudizio promosso da una docente abilitata all’insegnamento di sostegno per le scuole secondarie di secondo grado, la quale aveva richiesto la rettifica del punteggio attribuitole nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) all’esito dell’istanza presentata per l’inserimento in esse. Il Tribunale di Napoli, pur accogliendo la domanda, aveva disposto la compensazione delle spese di lite, ravvisando la complessità e novità della questione relativa al sistema automatizzato di determinazione delle GPS.
La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione, condividendo le ragioni della compensazione e aggiungendovi l’ulteriore considerazione della disciplina del soccorso istruttorio, la cui applicazione in ambito concorsuale risentiva di una produzione giurisprudenziale non omogenea. Avverso tale sentenza la docente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso la fondatezza del motivo di ricorso, ribadendo che la compensazione delle spese, per effetto della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, può essere disposta anche in presenza di «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» riconducibili alla stessa ratio delle ipotesi tipiche previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. Il sindacato del giudice di legittimità non può pertanto estendersi alla valutazione dell’opportunità della scelta, ma deve limitarsi alla verifica della coerenza e razionalità della motivazione.
La ricorrente aveva contestato che la novità della questione non potesse essere integrata dall’adozione di uno strumento informatizzato per la determinazione delle GPS, trattandosi di un sistema introdotto circa un anno e mezzo prima del deposito del ricorso introduttivo. Aveva inoltre dedotto che il generico richiamo alla giurisprudenza non omogenea sul soccorso istruttorio, non supportato da precise citazioni di precedenti di segno diverso, non fosse riconducibile alle ipotesi contemplate dall’art. 92 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale non fosse affetta dai vizi denunciati, avendo la stessa fatto riferimento a una pluralità di ragioni giustificative. In primo luogo, la novità rappresentata dall’utilizzo dell’algoritmo informatico per la determinazione delle graduatorie per le supplenze, richiamando il principio per cui la novità non deve necessariamente investire la valutazione giuridica ma può riguardare anche la dimensione fattuale. In secondo luogo, la riconducibilità della mancata attribuzione del punteggio a un errore della ricorrente, la cui scusabilità era elisa dallo spessore culturale dimostrato dalla stessa, la quale non si era avveduta che, in base all’O.M. 112 del 2022, i titoli andavano ripetuti distintamente per ciascuna graduatoria. Infine, la considerazione relativa alla produzione giurisprudenziale non omogenea sull’applicabilità del soccorso istruttorio, la cui sussistenza era stata ancorata alla documentazione del contrasto effettuata dall’appellato.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha escluso che le motivazioni adottate fossero illogiche, erronee o astratte, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con conseguente assorbimento delle doglianze relative ai parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014.
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