Fusione per incorporazione e Fondo di garanzia: necessaria la richiesta al successore universale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8264 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore alla corresponsione del TFR da parte del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982 sorge solo al verificarsi dei presupposti di legge, tra cui la previa formazione di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro. Tale titolo deve essere conseguito nei confronti del legittimo contraddittore e non incidenter tantum nei confronti dell’Istituto. In caso di estinzione della società debitrice per fusione per incorporazione, la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici, sostanziali e processuali, della incorporata, con effetti estintivo-successori; ne consegue che l’azione esecutiva o la richiesta di adempimento deve essere rivolta nei confronti dell’incorporante, mentre gli atti posti in essere verso la società estinta sono radicalmente inidonei.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore volta a ottenere dall’INPS il pagamento del TFR, pari a circa duemilanovecento euro, a titolo di intervento del Fondo di garanzia. Il rapporto di lavoro era cessato il 19 dicembre 2018 e la società datrice era stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione in altra società, a sua volta incorporata da una società statunitense con sede nel Delaware. La Corte territoriale aveva escluso il diritto all’intervento del Fondo, ritenendo non dimostrata la ricorrenza delle condizioni che precludono l’adempimento del debito da parte della società incorporante, successore universale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ripercorrendo i principi in materia di intervento del Fondo di garanzia. Il diritto alla prestazione previdenziale è distinto e autonomo dal credito vantato nei confronti del datore di lavoro e non sorge con la cessazione del rapporto, ma al verificarsi dei presupposti di legge. L’art. 2 della legge n. 297/1982 subordina l’intervento del Fondo, per i datori non soggetti alla legge fallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzata da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali. Tale adempimento presuppone la preesistenza di un titolo esecutivo, che consacri il credito in un accertamento giurisdizionale nei confronti del legittimo contraddittore, non essendo l’ente previdenziale legittimato a contestare le pretese inerenti al rapporto di lavoro. La Corte ha precisato che il requisito del titolo non è aggirabile facendo leva sulla conclamata infruttuosità delle azioni esecutive, trattandosi di un posterius rispetto alla sussistenza del titolo stesso.
Quanto alla vicenda societaria, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la fusione per incorporazione determina l’estinzione della società incorporata e la sua sostituzione, in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, da parte della società incorporante, sulla scorta delle Sezioni Unite n. 21970 del 2021. Ne discende che la società incorporante rappresenta l’unico centro di imputazione e di legittimazione. Nel caso di specie, la società datrice era stata cancellata prima dell’emissione del decreto ingiuntivo e dell’avvio dell’azione esecutiva; pertanto, gli atti esecutivi posti in essere nei confronti della società estinta devono ritenersi tamquam non essent, essendo stati diretti a un soggetto giuridicamente inesistente e non già al reale successore universale.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per la promiscua sovrapposizione dei vizi di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo. La doglianza, inoltre, mirava a una rivalutazione del merito, sottratta al sindacato di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che limita il controllo alla verifica del “minimo costituzionale”.
La Corte ha infine ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello in ordine alla mancata prova della rituale notifica della diffida alla società incorporante. In applicazione della Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, la notifica a soggetto residente all’estero richiede l’attestazione dell’Autorità centrale dello Stato richiesto, la cui mancanza determina l’inesistenza della notifica. Nel caso di specie, tale attestazione non era stata prodotta dal lavoratore, sicché alcuna prova documentale dimostrava l’avvenuto recapito dell’atto. In difetto dell’indirizzo del destinatario, la notifica avrebbe dovuto comunque seguire le modalità dell’art. 143 c.p.c. Le spese di lite sono state compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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