Revoca del fallimento non elide diritto alla prestazione del fondo INPGI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2101 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Una volta validamente instaurato il rapporto previdenziale con il Fondo di garanzia, per effetto della domanda presentata in presenza dei presupposti di legge, il diritto del lavoratore alla prestazione è perfetto e non può venir meno a cagione del sopravvenuto accertamento della insussistenza delle condizioni di fallibilità della società datrice. L’ammissione al passivo dei crediti di lavoro ha, al momento in cui è disposta, piena efficacia accertativa e certificativa, che il Fondo non può disconoscere. Al lavoratore non è richiesta, medio tempore, una diversa e distinta azione esecutiva, poiché fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato l’esecuzione individuale non sarebbe comunque proponibile.

Il Fatto

Alcuni lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti dell’Istituto previdenziale per il trattamento di fine rapporto maturato nel rapporto con una società poi dichiarata fallita. I crediti erano stati ammessi al passivo e i lavoratori avevano presentato domanda di intervento al Fondo di garanzia. Il fallimento della società era stato successivamente revocato, essendo stata esclusa la sua qualificabilità come impresa commerciale.

La Corte d’Appello, accogliendo il gravame dell’Istituto, aveva revocato i decreti ingiuntivi, ritenendo venuti meno i presupposti applicativi del comma 2 dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e necessaria la prova dell’insolvenza mediante procedure esecutive individuali. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del Fondo di garanzia e individua i presupposti della prestazione: l’insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di procedura esecutiva. Il diritto non si perfeziona con la cessazione del rapporto, ma al verificarsi di tali presupposti.

La Corte ricorda che gli effetti della sentenza di fallimento vengono meno solo con il passaggio in giudicato della decisione che la revochi, richiamando Cass. n. 1073 del 2018 e Cass. n. 22153 del 2021. Ne deriva che, pendente l’opposizione avverso la declaratoria di fallimento, se il credito è stato ammesso al passivo, il presupposto della prestazione deve ritenersi accertato.

Quanto all’azione esecutiva individuale, il lavoratore è tenuto a una diligenza rapportata al possibile. Non può però pretendersi l’esercizio di un’azione che, fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato, non sarebbe comunque proponibile. La Corte richiama il principio di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, con surroga del Fondo nei privilegi sul patrimonio del datore di lavoro.

L’art. 18 della legge fallimentare fa salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, e dunque anche l’accertamento del credito. L’ammissione al passivo aveva piena efficacia accertativa e certificativa che l’Istituto non poteva disconoscere. Erra quindi la Corte territoriale nel far retroagire sull’accertamento la revoca della dichiarazione di fallimento.

I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono accolti; resta assorbito il quinto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto delle opposizioni e la conferma dei decreti ingiuntivi. Le spese dell’intero processo sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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