Revocatoria dell’ipoteca del terzo e riunione del debito (Cass. civ. Sez. I n. 20728 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore ai sensi dell’art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all’azione di cui all’art. 2901 c.c. e ne mutua i presupposti, sicché il giudice deve accertare la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e, per l’atto a titolo oneroso, anche la consapevolezza del terzo. Tali valutazioni vanno condotte con esclusivo riferimento al momento in cui è stato compiuto l’atto pregiudizievole, non a circostanze sopravvenute. È pertanto inammissibile la censura che deduca la fondatezza della revocatoria in forza della successiva riunione in capo al fallimento del debito con le garanzie ipotecarie. Il ricorso che denunci l’omesso esame di un documento ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve indicare in modo non generico il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività.

Il Fatto

Nel febbraio 2011 un soggetto prometteva di vendere a una società un immobile al prezzo di € 1.500.000, ricevendo quasi integralmente la somma a titolo di caparra confirmatoria; quattro giorni dopo concedeva ipoteca volontaria sul medesimo bene a garanzia di un’apertura di credito bancaria in favore della promissaria acquirente. Nel 2012 seguiva una seconda ipoteca, sempre concessa dal terzo datore. Dichiarata la società fallita nel giugno 2014, la curatela autorizzata dal GD dava esecuzione al preliminare, acquistando l’immobile con le ipoteche iscritte; nel 2014 stipulava il definitivo con atto notarile.

Il cessionario del credito bancario chiedeva di insinuarsi al passivo in privilegio ipotecario. Il GD rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di revocatoria, ma il Tribunale di Macerata, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., accoglieva l’opposizione rilevando che l’ipoteca era stata concessa da un terzo e non dal fallito, senza quindi alterare la par condicio creditorum. Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione la curatela.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la curatela ha dedotto l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la sequenza cronologica risultante dal rogito avrebbe dimostrato la sostanziale riferibilità dell’operazione alla società poi fallita. La Corte ha qualificato il motivo inammissibile.

Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, insieme a Cass. n. 7472 del 2017 e Cass. n. 13578 del 2020: il mancato esame di un documento è vizio deducibile solo se il documento offra la prova di fatti, primari o secondari, oggetto della controversia e decisivi, con indicazione, a pena di inammissibilità, delle ragioni per cui il diverso esito sarebbe stato certo. In applicazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la parte deve allegare in modo non generico il fatto storico, il dato testuale o extratestuale, il come e il quando della discussione processuale e la decisività.

Nel caso concreto la curatela non ha dimostrato il come e il quando l’elemento asseritamente decisivo — il pagamento quasi integrale del prezzo nell’immediatezza del preliminare — fosse stato oggetto di discussione tra le parti. Nei passaggi della comparsa di costituzione trascritti in ricorso non v’è traccia di tale circostanza, che risulta introdotta per la prima volta solo in sede di legittimità, con una questione nuova non sottoposta al giudice di merito.

Con il secondo motivo si è dedotta la violazione di plurime norme, sostenendo che, se la riunione del debito con le ipoteche valeva a riconoscere la prelazione alla banca, doveva consentire anche l’eccezione revocatoria. La Corte ha ravvisato profili di inammissibilità e infondatezza: il motivo si fonda sulle stesse circostanze fattuali già ritenute inammissibili nel primo. Nel merito, l’azione ex art. 66 l.fall. postula i presupposti dell’art. 2901 c.c., e le valutazioni del giudice devono focalizzarsi sul momento dell’atto pregiudizievole. La prospettazione della curatela, che fa derivare la fondatezza della revocatoria dalla sopravvenuta riunione, determina uno stravolgimento dei presupposti dell’azione, richiedendo di valutare ex post requisiti che vanno esaminati con riferimento alla data dell’atto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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