Indennità di occupazione sine titulo e predeterminazione legale del comma 59 (Cass. civ. Sez. III n. 19808 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello può rilevare d’ufficio la nullità del contratto di locazione per mancanza dei presupposti di applicazione della disciplina di cui all’art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011, senza che sia necessaria la riproposizione della relativa domanda ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., trattandosi di eccezione in senso lato, rilevabile in ogni stato e grado del processo, purché i presupposti di fatto siano ritualmente acquisiti. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che investa un’argomentazione svolta dal giudice d’appello ad abundantiam, non costituendo essa ratio decidendi e non incidendo sul dispositivo. Qualora il giudice di primo grado abbia escluso l’operatività della disciplina di cui all’art. 1, comma 59, legge n. 208 del 2015 e tale statuizione non sia stata impugnata, la questione è coperta da giudicato e non può essere ulteriormente invocata.

Il Fatto

Un locatore convenne in giudizio i conduttori di un immobile abitativo, deducendo che il contratto non era stato registrato per errore nel nominativo del conduttore e per la mancata indicazione dei dati catastali, e che i conduttori avevano rifiutato la regolarizzazione. Uno dei conduttori aveva poi denunciato il rapporto ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011, corrispondendo un canone parametrato al triplo della rendita catastale. Il locatore domandò la dichiarazione di nullità della locazione per difetto di forma scritta e la condanna al rilascio, oltre al pagamento dell’indennità di occupazione.

Il Tribunale dichiarò la nullità del contratto, rigettando però la domanda di indennità per impossibilità di determinarne l’importo. La Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione del locatore, condannò i conduttori al pagamento dell’indennità di occupazione quantificata in misura pari al canone originariamente pattuito. I conduttori ricorrono in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’extrapetizione della sentenza d’appello, che avrebbe pronunciato sulla domanda di accertamento della nullità del contratto registrato senza che essa fosse stata riproposta ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. dopo l’omessa pronuncia del primo giudice. La Corte dichiara il motivo manifestamente inammissibile. In primo luogo, la censura investe un’argomentazione svolta ad abundantiam, non costituente ratio decidendi, e dunque priva di interesse.

In secondo luogo, il vizio di nullità per violazione di norme imperative costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i presupposti di fatto siano stati ritualmente acquisiti. Al giudice d’appello va riconosciuto il potere-dovere di rilevare la nullità anche per vizi diversi da quelli dedotti nella domanda introduttiva.

In terzo luogo, la Corte accerta che i presupposti processuali assunti dai ricorrenti non sussistono: il Tribunale aveva deciso espressamente sulla domanda di nullità e la Corte d’appello, pur rilevando l’illegittimità della registrazione, non ha preso posizione sulla nullità.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell’art. 1, comma 59, legge n. 208 del 2015. La Corte ricostruisce il quadro delle pronunce costituzionali: la sentenza n. 50 del 2014 dichiarò illegittimo l’art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011; la sentenza n. 169 del 2015 caducò la norma di salvezza degli effetti; la sentenza n. 87 del 2017 confermò la legittimità della nuova disciplina, che prevede una predeterminazione forfettaria del danno da occupazione illegittima.

Il motivo è inammissibile per carattere pretestuoso. Il Tribunale non si era limitato a dichiarare la nullità, ma aveva escluso l’operatività della nuova disciplina, ritenendo il rapporto regolato dalla normativa anteriore. Tale statuizione, non impugnata dai ricorrenti, è coperta da giudicato, con conseguente preclusione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e avviso per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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