Giurisdizione contabile verso soci e amministratori per sviamento di contributi pubblici (Cass. civ. Sez. Un. n. 3763 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto relativo di giurisdizione è configurabile solo quando il giudice speciale violi i limiti esterni della propria giurisdizione, non quando incorra in errores in iudicando o in procedendo, che attengono ai limiti interni e restano estranei al sindacato delle Sezioni Unite. La declaratoria sulla intervenuta o mancata prescrizione del credito erariale afferisce ai limiti interni della giurisdizione contabile e non all’osservanza dei limiti esterni. Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, con la conseguenza che risponde per danno erariale anche l’amministratore o il socio che abbia concorso allo sviamento della provvista dal fine pubblico. L’erronea interpretazione di norme nazionali o eurounitarie non integra eccesso di potere giurisdizionale.
Il Fatto
Una società consortile e due soci — uno dei quali anche legale rappresentante — venivano citati innanzi alla Corte dei conti, sezione per la Calabria, insieme a un funzionario regionale e a un tecnico preposto ai controlli, per il non corretto uso di contributi comunitari destinati alla commercializzazione e trasformazione del pescato. Il finanziamento, assegnato per gli anni 2007-2013, era finalizzato alla realizzazione di un progetto di interesse pubblico.
Il giudice contabile di primo grado respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione e dichiarava la prescrizione quinquennale nei confronti dei soci e del tecnico. La Corte dei conti in appello, in riforma, escludeva l’improcedibilità dell’azione erariale e dichiarava non prescritto il credito, ravvisando l’occultamento doloso del danno. I soccombenti propongono ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dei limiti della giurisdizione contabile e del ne bis in idem rispetto a una precedente assoluzione penale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dal consolidato orientamento secondo cui il difetto relativo di giurisdizione è riscontrabile solo quando il giudice pronunci su materie attribuite ad altri giudici o neghi la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri. Il vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, che non investono i limiti esterni del potere giurisdizionale ma solo la legittimità del suo esercizio.
Su questa base il primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha ad oggetto la mancata prescrizione del credito erariale, profilo che attiene ai limiti interni della giurisdizione contabile. Quanto al dedotto ne bis in idem, la Corte ribadisce che l’eventuale interferenza tra giudizio penale e giudizio contabile pone solo un problema di proponibilità dell’azione erariale, essendo le giurisdizioni reciprocamente indipendenti anche in relazione allo stesso fatto materiale.
La dedotta violazione di norme unionali o CEDU non muta l’esito. La negazione in concreto di tutela, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o dei principi eurounitari, non integra eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione. L’interpretazione del diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale: il controllo dei limiti esterni non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice contabile, ancorché in contrasto con il diritto dell’Unione.
Il secondo motivo è infondato nel merito. Sul punto le Sezioni Unite ribadiscono che tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio. Rileva non la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico — che può essere un privato — bensì la natura del danno e gli scopi perseguiti con la contribuzione. In caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, la responsabilità contabile si estende a chi, amministratore o legale rappresentante, era incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo era vincolato.
Il ricorso è rigettato. Non si provvede sulle spese per la natura di parte solo formale del Procuratore generale controricorrente. Poiché il giudizio è stato definito in conformità della proposta del Primo Presidente, la Corte applica l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. e condanna i ricorrenti al pagamento di 2.500,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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