Inammissibile l’appello che non censura la ratio della decisione impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 10378 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., come riformulati dal d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, l’atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non è necessario che l’atto rivesta forme sacramentali né che contenga un progetto alternativo di decisione, ma è inammissibile per difetto di specificità l’appello che si limiti a riprodurre pedissequamente atti e verbali di primo grado senza censurare la ratio decidendi. Le considerazioni di merito svolte ad abundantiam dal giudice del gravame che abbia già dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione restano fuori dalla decisione e non sono impugnabili per difetto di interesse, essendosi quel giudice spogliato della potestas iudicandi.
Il Fatto
Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., un promissario acquirente conveniva dinanzi al Tribunale il venditore per ottenere la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di fondo rustico, la restituzione dell’acconto e il pagamento della penale. Il convenuto chiamava in causa il proprio procuratore speciale, in virtù di mandato risalente al 1993, chiedendone la manleva per l’inadempimento agli obblighi del mandato.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale e, in accoglimento della domanda di garanzia, condannava il mandatario a tenere indenne la mandante. Proposto appello dal mandatario e deceduto nel frattempo l’attore originario, con riassunzione da parte degli eredi, la Corte d’Appello di Napoli dichiarava il gravame inammissibile per difetto di specificità dei motivi, giudicando comunque l’appello infondato nel merito. Il mandatario ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la mancata dichiarazione di nullità dell’ordinanza di primo grado per violazione della normativa sulla negoziazione assistita. La Corte lo ha ritenuto infondato e inammissibile: ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 132/2014 l’improcedibilità doveva essere eccepita o rilevata non oltre la prima udienza di primo grado; il ricorrente non ha indicato dove avesse sollevato la questione nei gradi precedenti, con conseguente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e proposizione di ius novorum.
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, secondo cui l’appello deve individuare le questioni e i punti contestati, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Nel caso concreto, il ricorrente si era limitato a trascrivere la comparsa di costituzione di primo grado e a narrare le ragioni dell’acquisto, senza produrre evidenza probatoria e senza attingere il passaggio motivazionale sulla responsabilità del mandatario.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati del pari inammissibili. La Corte ha ribadito che le considerazioni di merito svolte ad abundantiam dal giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si era già spogliato della potestas iudicandi restano fuori dalla decisione. La parte soccombente non ha onere né interesse a impugnarle, mentre è ammissibile l’impugnazione rivolta alla statuizione pregiudiziale. Sul punto la Corte ha richiamato Sezioni Unite n. 3840 del 2007.
Il Collegio ha infine dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori importi a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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