Validità della collatio privatorum agrorum e prova del conferimento (Cass. civ. Sez. II n. 19746 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La collatio privatorum agrorum, istituto di elaborazione giurisprudenziale non espressamente previsto dal codice civile, è conforme al sistema e consente la costituzione di una comunione incidentale su strada vicinale agraria destinata all’uso comune dei proprietari frontisti. Il conferimento delle porzioni di terreno e la costruzione del tracciato non richiedono forma scritta, avendo natura non negoziale, e non contrastano con la riserva di legge dell’art. 42 Cost., da intendersi in senso non assoluto. Tuttavia la prova della comunione non può essere desunta in termini meramente ipotetici da elementi indiziari, come la presenza di un cancello: occorre la dimostrazione del conferimento dei terreni e del periodo di effettiva costruzione della strada.

Il Fatto

Il proprietario di un capannone industriale chiedeva al Tribunale di Potenza la determinazione del confine con i fondi vicini, l’apposizione dei termini e il riconoscimento del diritto a posare una recinzione. Il giudice adito accoglieva la domanda. Le società convenute proponevano appello e, nella resistenza degli eredi dell’originario attore, la Corte d’appello di Potenza riformava la decisione all’esito di una nuova consulenza tecnica d’ufficio.

Il giudice di secondo grado riteneva che la pavimentazione dell’area e la presenza di un cancello risalissero a epoca antecedente all’acquisto dei capannoni e ne desumeva l’esistenza di una collatio privatorum agrorum su un’area divenuta comune per la pregressa presenza di un’unica strada di accesso alla via pubblica. Gli eredi ricorrono per cassazione con quattro motivi; le società resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi contestano la legittimità stessa dell’istituto, ritenendolo estraneo al codice civile e in contrasto con la riserva dell’art. 922 c.c. e con l’art. 42 Cost., e deducono la necessità della forma scritta ex art. 1350 c.c. per una convenzione costitutiva di diritto reale immobiliare. La Corte li esamina congiuntamente e li rigetta.

Il Collegio osserva che la collatio privatorum agrorum, pur priva di espresso fondamento codicistico, è elaborazione del diritto vivente in tema di strade vicinali agrarie destinate all’uso comune dei frontisti per le necessità delle comunicazioni e delle colture. Essa trae origine da situazioni giuridiche obiettive e dalla volontà coincidente, anche se non concorde, dei proprietari, manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento. Tale manifestazione non ha natura negoziale, produce effetti giuridici anche in assenza di forma scritta e dà vita a una communio incidens. Sul punto richiama Sez. II n. 25364 del 28 novembre 2014, Sez. II n. 6773 del 4 maggio 2012, Sez. II n. 17111 del 27 luglio 2006 e Sez. II n. 2388 del 26 gennaio 2023.

Da questo inquadramento deriva che non si pone un problema di proprietà esclusiva ex art. 922 c.c., ma di proprietà “diffusa” con funzione di godimento: il conferimento determina la perdita dell’individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi ai sensi degli artt. 817, 922 e 939 c.c. La Corte supera quindi i dubbi di legittimità costituzionale, richiamando Corte Cost. n. 384/1990: la riserva dell’art. 42 Cost. non va intesa in senso assoluto, essendo demandata alla legge la determinazione dei modi di acquisto della proprietà.

È invece fondato il terzo motivo, che deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. La creazione della strada vicinale richiede due elementi fondamentali: il conferimento di zone di terreno da parte dei frontisti e la costruzione del tracciato. La Corte d’appello, invece di valutare il momento del conferimento e il periodo di effettiva costruzione, ha desunto la collatio in termini meramente ipotetici dalla presenza del cancello, discostandosi dal principio di diritto. La sentenza è cassata, con assorbimento del quarto motivo, e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, per un completo riesame.

Nota della Redazione

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