Selezioni Agenzia delle Entrate Riscossione: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 13191 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha natura di ente pubblico economico; le procedure selettive per l’assunzione del personale configurano esercizio di attività privatistica, non di potestà pubblica. Ne consegue che le controversie relative a tali selezioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, e non a quella del giudice amministrativo, trovando applicazione il comma 4 del medesimo articolo solo per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni. La scelta dell’ente di autovincolarsi a un format procedimentale concorsuale non è idonea a determinare lo spostamento della giurisdizione, la cui attribuzione è riservata al legislatore statale ex art. 117, comma 2, lett. l) Cost.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’esito della prova scritta della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di addetti alla riscossione indetta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e curata da Formez PA, chiedendo l’annullamento degli atti e la riparametrazione del punteggio conseguito ovvero, in subordine, la ripetizione della prova con quesiti corretti. L’ente resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato d’ufficio, condividendo l’eccezione dell’amministrazione, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 886 del 16.01.2026, resa sulla medesima procedura selettiva.

Il Collegio ha osservato che l’Agenzia delle Entrate Riscossione è un ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate e opera eminentemente secondo criteri di economicità e in base al diritto privato. La discrezionalità che caratterizza la scelta dei candidati in fase concorsuale non è espressione di una potestà pubblica di organizzazione, ma costituisce esercizio di attività privatistica dell’imprenditore, sindacabile dal giudice ordinario sia sotto il profilo del rispetto delle norme regolamentari e collettive sia sotto quello dell’osservanza del principio di correttezza ex art. 1175 c.c., in conformità al precedente di Cons. Stato, Sez. V, n. 6011 del 10.07.2025.

Poiché la controversia non concerne una pubblica amministrazione ma un soggetto pubblico che esercita poteri datoriali e non autoritativi, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro privatizzato, trova applicazione l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che radica la giurisdizione in capo al giudice ordinario, e non il comma 4 del medesimo articolo, che devolve in via d’eccezione al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni.

Il TAR ha precisato che la circostanza che l’ente abbia adottato un format selettivo analogo a quello concorsuale non sposta la giurisdizione, richiamando il principio di Consiglio di Stato, n. 6088 del 26.10.2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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